Art. 19 
 
 
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto  e  dei  gestori
                      dei sistemi di trasporto 
 
  1. Le imprese verticalmente integrate che intendono  conformarsi  a
quanto  previsto  dall'articolo  9,   della   direttiva   2009/73/CE,
procedendo alla separazione proprietaria dei Gestori sono  tenute  al
rispetto delle seguenti disposizioni: 
    a) una impresa proprietaria  di  un  sistema  di  trasporto  deve
svolgere le funzioni di Gestore del sistema di trasporto; 
    b) la stessa persona o le stesse persone, fisiche  o  giuridiche,
non possono esercitare, direttamente o indirettamente,  un  controllo
su un'impresa che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura  di
gas naturale o di elettricita' e allo stesso  tempo,  direttamente  o
indirettamente, un controllo o  dei  diritti  su  un  gestore  di  un
sistema  di  trasporto  di  gas  naturale  o   di   trasmissione   di
elettricita' o su un sistema  di  trasporto  di  gas  naturale  o  di
trasmissione di energia elettrica; 
    c) la stessa persona o le stesse persone, fisiche  o  giuridiche,
non possono nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio
di  amministrazione  o  degli  organi  che  rappresentano  legalmente
l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o  di  un
sistema di trasporto, ne' esercitare direttamente o indirettamente un
controllo o diritti sull'attivita' di produzione o  di  fornitura  di
gas naturale; 
    d) la stessa persona non puo'  essere  membro  del  consiglio  di
vigilanza, del  consiglio  di  amministrazione  o  degli  organi  che
rappresentano legalmente un'impresa, sia  all'interno  di  un'impresa
che svolge l'attivita' di produzione o di fornitura di gas  naturale,
sia all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema
di trasporto; 
    e) le informazioni commercialmente sensibili di cui  all'articolo
20 del decreto legislativo n.164 del 2000 acquisite dal  gestore  del
sistema   di   trasporto   prima   della   separazione   dall'impresa
verticalmente integrata, ne' il personale  di  tale  gestore  possono
essere trasferiti a imprese che esercitano l'attivita' di  produzione
o fornitura di gas naturale. 
  2. I diritti di cui al comma 1, lettere b) e  c),  comprendono,  in
particolare, il potere di esercitare diritti  di  voto,  di  nominare
membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o
degli organi  che  rappresentano  legalmente  l'impresa,  nonche'  la
detenzione di una quota di maggioranza. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,
qualora le persone giuridiche siano costituite dallo Stato  o  da  un
ente pubblico, due enti pubblici separati i  quali,  rispettivamente,
esercitino un controllo su un gestore di sistemi di trasporto di  gas
naturale o di trasmissione di energia elettrica o su  un  sistema  di
trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica e un
controllo su un'impresa che svolge le funzioni  di  produzione  o  di
fornitura di gas naturale o di energia elettrica, non  sono  ritenuti
la stessa persona giuridica. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
          n.164 del 2000, citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art. 20. Obblighi di informazione  delle  imprese  del
          gas. - 1.  E'  fatto  obbligo  alle  imprese  che  svolgono
          attivita' di trasporto e dispacciamento  di  gas  naturale,
          alle imprese che  gestiscono  impianti  di  liquefazione  o
          rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione  e
          di stoccaggio di gas naturale di fornire alle altre imprese
          esercenti le stesse attivita' informazioni sufficienti  per
          garantire che  le  relative  attivita'  avvengano  in  modo
          compatibile con il funzionamento sicuro ed  efficiente  del
          sistema del gas. 
              2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al  comma
          1 e' stabilito con delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas da emanare entro sei mesi dalla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Fatti salvi  i  poteri  di  indagine  dell'Autorita'
          garante per la concorrenza e del mercato  e  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas e gli  altri  obblighi  di
          divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma
          1 mantengono il segreto sulle informazioni  commercialmente
          sensibili  acquisite  da  altre  imprese  nel  corso  dello
          svolgimento delle loro attivita'. 
              4. Le imprese di cui al comma 1 non possono  utilizzare
          a  proprio  vantaggio   le   informazioni   commercialmente
          sensibili  acquisite  nel  corso   delle   loro   attivita'
          nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas  naturale,
          anche da  parte  di  imprese  controllate,  controllanti  o
          collegate. 
              5.  Le  imprese  di  cui  al  comma   1   non   operano
          discriminazioni tra gli utenti del sistema o  categorie  di
          utenti del sistema, in particolare a favore di imprese loro
          collegate.»; 
              « Art. 21. Separazione contabile e  societaria  per  le
          imprese del gas naturale. - 1. A decorrere dal  1°  gennaio
          2002 l'attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  di  gas
          naturale e' oggetto di separazione societaria da  tutte  le
          altre  attivita'  del  settore  del   gas,   ad   eccezione
          dell'attivita' di stoccaggio, che e'  comunque  oggetto  di
          separazione  contabile  e  gestionale   dall'attivita'   di
          trasporto e dispacciamento e di separazione  societaria  da
          tutte le altre attivita' del settore del gas. 
              2.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui  al   comma   1
          l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto  di
          separazione societaria da  tutte  le  altre  attivita'  del
          settore del gas. 
              3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita
          di  gas  naturale  puo'  essere  effettuata  unicamente  da
          societa'  che  non  svolgano  alcuna  altra  attivita'  nel
          settore   del   gas   naturale,    salvo    l'importazione,
          l'esportazione, la coltivazione e  l'attivita'  di  cliente
          grossista. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio  2003  e  in  deroga  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale
          che svolgono nel settore del gas  unicamente  attivita'  di
          distribuzione  e  di  vendita  e  che  forniscono  meno  di
          centomila clienti finali separano societariamente le stesse
          attivita' di distribuzione e di vendita. 
                5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti,
          e' fatta  salva  la  facolta'  delle  imprese  del  gas  di
          svolgere attivita' di vendita di gas  naturale,  a  clienti
          diversi da quelli finali, ai soli  fini  del  bilanciamento
          del sistema del gas.».