Art. 21 
 
 
   Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL 
 
  1. Il gestore di un sistema di trasporto, di  stoccaggio  o  di  un
impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto e' tenuto a: 
    a) gestire, mantenere e sviluppare, a  condizioni  economicamente
accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti, per garantire
un mercato aperto, nel dovuto rispetto  dell'ambiente,  predisponendo
mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio; 
    b) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie  di
utenti del sistema, in  particolare  a  favore  di  imprese  ad  esso
collegate; 
    c) fornire  al  gestore  di  ogni  altro  sistema  di  trasporto,
stoccaggio o di rigassificazione di gas naturale liquefatto o di ogni
altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire
che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire  in
maniera compatibile con il funzionamento  sicuro  ed  efficiente  del
sistema interconnesso; 
    d) fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie  ad
un efficiente accesso al sistema. 
  2. Ogni gestore del sistema  di  trasporto  costruisce  sufficiente
capacita' nei punti di  connessione  transfrontaliera  per  integrare
l'infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le  richieste
di capacita' economicamente ragionevoli e  tecnicamente  fattibili  e
tenendo  conto  della  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del  gas
naturale. 
  3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate
dai gestori del sistema di trasporto di  gas  naturale,  comprese  le
regole per  addebitare  agli  utenti  della  rete  lo  sbilanciamento
energetico,   devono   essere   obiettive,    trasparenti    e    non
discriminatorie. Le condizioni di prestazione di  questi  servizi  da
parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole  e  le
tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e  corrispondente
ai costi, secondo  criteri  stabiliti  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, e sono oggetto  di  pubblicazione  da  parte  dei
gestori. 
  4. I gestori del sistema di trasporto e stoccaggio acquisiscono  il
gas naturale e l'energia  elettrica  utilizzata  per  lo  svolgimento
delle  proprie   attivita'   secondo   procedure   trasparenti,   non
discriminatorie e basate su criteri di mercato. 
  5. I gestori di un sistema di trasporto,  di  stoccaggio  o  di  un
impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto  sono  tenuti
al rispetto delle disposizioni in  materia  di  trasparenza,  di  non
discriminazione, di offerta dei servizi di accesso per i  terzi  alle
capacita' disponibili e di assegnazione delle  capacita'  stesse,  in
particolare in regime di congestione, di cui al regolamento  (CE)  n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
  6. I gestori dei gasdotti interconnessi,  anche  non  direttamente,
con reti appartenenti ad altri Stati  membri  adottano  modalita'  di
gestione delle reti tali da assicurare  la  gestione  ottimale  delle
stesse,  promuovere  lo  sviluppo  degli  scambi  di  gas  naturale,e
l'assegnazione congiunta delle capacita' transfrontaliere. 
  7.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas promuovono la cooperazione fra i gestori
transfrontalieri nelle aree geografiche interessate. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per il regolamento (CE) n. 715/2009, si veda nelle note
          alle premesse.