Art. 23 
 
 
        Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21,  comma  2,  del
decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di  distribuzione  del
gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente  integrata,
devono essere indipendenti, sotto il  profilo  dell'organizzazione  e
del potere decisionale,  dalle  altre  attivita'  non  connesse  alla
distribuzione. 
  2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui  al
comma 1 abbiano piu' di 100.000 clienti allacciati,  si  applicano  i
seguenti requisiti minimi: 
  a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di
distribuzione  non  devono  far   parte   di   strutture   societarie
dell'impresa di gas naturale  verticalmente  integrata  responsabili,
direttamente  o  indirettamente,  della  gestione  quotidiana   delle
attivita' di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale; 
  b) devono essere adottate  misure  idonee  ad  assicurare  che  gli
interessi     professionali      delle      persone      responsabili
dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione  siano
presi in considerazione in  modo  da  consentire  loro  di  agire  in
maniera indipendente; 
  c) il  gestore  del  sistema  di  distribuzione  deve  disporre  di
effettivi  poteri  decisionali,  indipendenti  dall'impresa  di   gas
naturale integrata, in relazione ai mezzi  necessari  alla  gestione,
alla  manutenzione  e  allo  sviluppo  della  rete.  Ai  fini   dello
svolgimento  di  tali  attivita',   il   gestore   del   sistema   di
distribuzione deve disporre delle  risorse  necessarie,  comprese  le
risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali.  Tale  disposizione
non impedisce  l'esistenza  di  idonei  meccanismi  di  coordinamento
intesi a garantire la tutela dei diritti  di  vigilanza  economica  e
amministrativa della societa' controllante  per  quanto  riguarda  la
redditivita'  degli  investimenti  nella  societa'  controllata.   E'
consentito  alla  societa'  controllante  di   approvare   il   piano
finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del  gestore  del
sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di
indebitamento della societa'  controllata.  Non  e'  consentito  alla
societa' controllante di dare istruzioni, ne' per quanto riguarda  le
operazioni  giornaliere,  ne'  in  relazione  a   singole   decisioni
concernenti  la  costruzione  o  il  miglioramento  delle  linee   di
distribuzione, che non  eccedano  i  termini  del  piano  finanziario
approvato o di qualsiasi strumento equivalente; 
  d) il gestore del sistema  di  distribuzione  deve  predisporre  un
programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere
comportamenti discriminatori, e garantire che  ne  sia  adeguatamente
controllata l'osservanza. Il programma di  adempimenti  illustra  gli
obblighi  specifici  cui  devono   ottemperare   i   dipendenti   per
raggiungere tale obiettivo. La persona o  l'organo  responsabile  del
controllo  del  programma  di  adempimenti,  il  responsabile   della
conformita' del gestore del sistema di distribuzione,  presenta  ogni
anno all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  una  relazione
sulle misure adottate,  che  e'  pubblicata.  Il  responsabile  della
conformita' del gestore del sistema di  distribuzione  e'  pienamente
indipendente e deve poter  accedere,  per  lo  svolgimento  dei  suoi
compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso  del  gestore
del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata. 
  3. Ai gestori di sistemi di distribuzione  verticalmente  integrati
e' fatto  divieto  di  creare  confusione,  nella  loro  politica  di
comunicazione e di  marchio,  circa  l'identita'  distinta  del  ramo
'fornitura'  dell'impresa  verticalmente  integrata.  A  tal  fine  i
gestori di cui al presente  comma  si  conformano  alle  disposizioni
emanate dall' Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
  4. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  puo'  adottare
misure,  anche  tariffarie,   per   promuovere   l'aggregazione   dei
distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti. 
 
          Note all'art. 23: 
              Per il testo dell'articolo 21,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  n.164  del  2000,  citato  nelle   note   alle
          premesse, si veda nelle note all'articolo 20.