Art. 23 Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attivita' non connesse alla distribuzione. 2. Nel caso le imprese di distribuzione del gas naturale di cui al comma 1 abbiano piu' di 100.000 clienti allacciati, si applicano i seguenti requisiti minimi: a) i responsabili dell'amministrazione di un gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture societarie dell'impresa di gas naturale verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attivita' di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale; b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore dell'impresa di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente; c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attivita', il gestore del sistema di distribuzione deve disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Tale disposizione non impedisce l'esistenza di idonei meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della societa' controllante per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti nella societa' controllata. E' consentito alla societa' controllante di approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' consentito alla societa' controllante di dare istruzioni, ne' per quanto riguarda le operazioni giornaliere, ne' in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; d) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformita' del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate, che e' pubblicata. Il responsabile della conformita' del gestore del sistema di distribuzione e' pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento dei suoi compiti, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata. 3. Ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati e' fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l'identita' distinta del ramo 'fornitura' dell'impresa verticalmente integrata. A tal fine i gestori di cui al presente comma si conformano alle disposizioni emanate dall' Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti.
Note all'art. 23: Per il testo dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 20.