Art. 24 
 
 
         Valore di rimborso degli impianti di distribuzione 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo, n.  164  del  2000,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8.  Il  nuovo  gestore,  con   riferimento   agli   investimenti
realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta'  nei
precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto  a  subentrare  nelle
garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di  finanziamento
in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere  una  somma
al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per  gli
impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente  al
nuovo gestore. Nella situazione a regime,  al  termine  della  durata
delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai
sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente  e'  pari
al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del  servizio  di
distribuzione e misura, relativo  agli  impianti  la  cui  proprieta'
viene trasferita dal distributore uscente al nuovo  gestore,  incluse
le  immobilizzazioni  in  corso  di  realizzazione,  al   netto   dei
contributi pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi  privati
relativi ai cespiti di localita', calcolato  secondo  la  metodologia
della regolazione tariffaria vigente e sulla base  della  consistenza
degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'.". 
  2. All'articolo 14, comma 9,  del  decreto  legislativo  n.164  del
2000, primo periodo, dopo le parole: "indicati  nel  bando  di  gara"
sono inserite le seguenti: "stimando  il  valore  di  rimborso  delle
immobilizzazioni previste dopo l'emissione  del  bando  di  gara.  Il
bando di gara riporta le modalita' per regolare il valore di rimborso
relativo a queste ultime immobilizzazioni.". 
  3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  limitatamente  al
primo periodo di esercizio delle  concessioni  assegnate  per  ambiti
territoriali  minimi  di  cui  all'articolo  46-bis,  comma  2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, riconosce in tariffa al gestore
entrante l'ammortamento della differenza tra il valore  di  rimborso,
come determinato ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  46-bis,
comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222,  e  il  valore
delle immobilizzazioni nette, al netto  dei  contributi  pubblici  in
conto capitale e  dei  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita'. 
  4.  Gli  enti  locali  che,  per  l'affidamento  del  servizio   di
distribuzione di gas naturale, alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in  caso  di  procedura  di  gara  aperta,  abbiano
pubblicato bandi di gara, o, in caso di procedura di gara  ristretta,
abbiano inviato anche le lettere di invito, includenti in entrambi  i
casi la definizione dei criteri di  valutazione  dell'offerta  e  del
valore  di  rimborso  al  gestore  uscente,  e  non  siano  pervenuti
all'aggiudicazione   dell'impresa   vincitrice,   possono   procedere
all'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale secondo
le procedure applicabili alla data di indizione della relativa  gara.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  gare   per
l'affidamento  del  servizio   di   distribuzione   sono   effettuate
unicamente per ambiti territoriali di cui all'articolo 46-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 
 
          Note all'art. 24: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo n.164 del 2000, citato nelle note alle premesse
          , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14. Attivita' di distribuzione. - 1.  L'attivita'
          di distribuzione di gas naturale e' attivita'  di  servizio
          pubblico. Il servizio e' affidato  esclusivamente  mediante
          gara per periodi non superiori  a  dodici  anni.  Gli  enti
          locali che affidano il servizio, anche in forma  associata,
          svolgono  attivita'  di   indirizzo,   di   vigilanza,   di
          programmazione  e   di   controllo   sulle   attivita'   di
          distribuzione, ed  i  loro  rapporti  con  il  gestore  del
          servizio sono regolati da appositi contratti  di  servizio,
          sulla base di un contratto tipo predisposto  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  sei
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
              3. Nell'ambito dei contratti  di  servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento   del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
              5. Alle gare di cui al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  o  in  altri  Paesi
          dell'Unione   europea,   gestiscono   di   fatto,   o   per
          disposizioni  di  legge,  di  atto  amministrativo  o   per
          contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
          diretto o di una procedura non ad evidenza  pubblica.  Alle
          gare sono ammessi inoltre i  gruppi  europei  di  interesse
          economico. 
              6.   Nel   rispetto   degli    standard    qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
              9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore  ai  sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
              10. Le imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.». 
              Il  testo  dell'articolo  46-bis,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159 (Interventi urgenti in
          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'
          sociale.), pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre  2007,  n.
          229, cosi' recita: 
              «1. Al fine di garantire al settore della distribuzione
          di gas naturale maggiore concorrenza e  livelli  minimi  di
          qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello  sviluppo
          economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
          sentita la Conferenza unificata e su parere  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il  gas,  individuano  entro  tre
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto i criteri  di  gara  e  di
          valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio  di
          distribuzione di gas previsto dall'articolo  14,  comma  1,
          del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  tenendo
          conto in  maniera  adeguata,  oltre  che  delle  condizioni
          economiche offerte, e in particolare di quelle a  vantaggio
          dei consumatori, degli standard qualitativi e di  sicurezza
          del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle
          reti e degli impianti. 
              2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari
          regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas e  sentita  la  Conferenza
          unificata, determinano gli ambiti territoriali  minimi  per
          lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di
          distribuzione del  gas,  a  partire  da  quelli  tariffari,
          secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza,  in
          base a criteri di  efficienza  e  riduzione  dei  costi,  e
          determinano  misure  per  l'incentivazione  delle  relative
          operazioni di aggregazione.».