Art. 29 Gasdotti di coltivazione 1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del 2000 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato membro, le competenti autorita' italiane si consultano con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate".
Note all'art. 29: Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto: «4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale. In caso di controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti di coltivazione che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di uno Stato membro, le competenti autorita' italiane si consultano con le competenti autorita' degli altri Stati membri interessati al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate.». Per la direttiva 2009/73/CE, si veda nelle note alle premesse.