Art. 29 
 
 
                      Gasdotti di coltivazione 
 
  1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.164 del  2000
e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "In  caso  di  controversie
transfrontaliere  con  gli  altri  Stati  membri  si   applicano   le
disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato
membro che ha giurisdizione sulla rete di  gasdotti  di  coltivazione
che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la  rete
interessata fa capo all'Italia e a  piu'  di  uno  Stato  membro,  le
competenti  autorita'  italiane  si  consultano  con  le   competenti
autorita' degli altri Stati membri interessati al fine  di  garantire
che le disposizioni della direttiva  2009/73/Ce  siano  correttamente
applicate". 
 
          Note all'art. 29: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  comma  4,  del
          decreto legislativo n. 164 del 2000, citato nelle note alle
          premesse, come modificato dal presente decreto: 
                «4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  e'
          competente  per  risolvere  in   sede   amministrativa   le
          controversie, anche transfrontaliere, relative  all'accesso
          alle infrastrutture minerarie del gas naturale. In caso  di
          controversie transfrontaliere con gli altri Stati membri si
          applicano   le   disposizioni   sulla   risoluzione   delle
          controversie   relative   allo   Stato   membro   che    ha
          giurisdizione sulla rete di gasdotti  di  coltivazione  che
          nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la
          rete interessata fa capo all'Italia e a piu' di  uno  Stato
          membro, le competenti autorita' italiane si consultano  con
          le  competenti   autorita'   degli   altri   Stati   membri
          interessati al fine di garantire che le disposizioni  della
          direttiva 2009/73/Ce siano correttamente applicate.». 
              Per la direttiva 2009/73/CE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.