Art. 32 
 
 
            Misure a favore della liquidita' del mercato 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  sulla  base  di
indirizzi del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  provvede  alla
disciplina del bilanciamento  di  merito  economico  secondo  criteri
obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio
di bilanciamento determinate in  modo  corrispondente  ai  costi  del
servizio. 
  2. Il Gestore dei mercati energetici  di  cui  all'articolo  5  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto,  assume  la  gestione  dei
mercati a termine fisici del gas naturale. A tale  fine,  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte
a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi
compresa quella di controparte centrale delle  negoziazioni  concluse
dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare  come
utente presso il  Punto  di  scambio  virtuale  (PSV),  con  relativa
titolarita' di un conto  sul  PSV  e  come  utente  del  mercato  del
bilanciamento del gas naturale. 
 
          Note all'art. 32: 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
          legislativo  n.  79  del  1999,  citato  nelle  note   alle
          premesse: 
              «Art. 5.Funzioni  di  gestore  del  mercato.  -  1.  La
          gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad  un
          gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
          per  azioni,  costituita  dal   gestore   della   rete   di
          trasmissione  nazionale  entro  nove  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. Esso  organizza  il
          mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
          obiettivita',  nonche'  di  concorrenza   tra   produttori,
          assicurando altresi' la gestione economica di un'  adeguata
          disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina  del
          mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un  anno
          dalla data della propria  costituzione,  e'  approvata  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas.  Essa,  in  particolare,  prevede,  nel
          rispetto dei predetti criteri, i compiti  del  gestore  del
          mercato  in  ordine  al  bilanciamento  della   domanda   e
          dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori  di
          energia elettrica che non si avvalgono di  quanto  disposto
          dall'articolo 6. 
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          si applica il dispacciamento passante. Entro il 1°  gennaio
          2001 l'ordine  di  entrata  in  funzione  delle  unita'  di
          produzione di energia elettrica nonche' la selezione  degli
          impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari  offerti
          e' determinato, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  11,
          secondo il dispacciamento di merito economico.  Dalla  data
          in cui questo  viene  applicato,  il  gestore  del  mercato
          assume la gestione delle offerte di acquisto e  di  vendita
          dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. 
              3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  e'
          competente, ai  sensi  dell'articolo  20,  comma  4,  della
          direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di
          accesso  alle  reti  di  interconnessione  e  di  contratti
          d'importazione ed esportazione.».