Art. 32 Misure a favore della liquidita' del mercato 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, provvede alla disciplina del bilanciamento di merito economico secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, con tariffe del servizio di bilanciamento determinate in modo corrispondente ai costi del servizio. 2. Il Gestore dei mercati energetici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale. A tale fine, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attivita', ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonche' quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (PSV), con relativa titolarita' di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale.
Note all'art. 32: Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999, citato nelle note alle premesse: «Art. 5.Funzioni di gestore del mercato. - 1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di un' adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto dall'articolo 6. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo 11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti d'importazione ed esportazione.».