Art. 8 
 
 
Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento
                           CE n. 994/2010 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla  valutazione
dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas
naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n.  994/2010  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre  2010,  di  seguito
definito "regolamento n. 994/2010", e definisce il  piano  di  azione
preventivo e il piano di emergenza  e  monitoraggio  della  sicurezza
degli  approvvigionamenti  di  gas  naturale,  tenuto   conto   delle
disposizioni degli articoli 5  e  10  del  regolamento  n.  994/2010,
avvalendosi del Comitato tecnico  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al
comma 1 alla Commissione europea  e  si  coordina  con  le  autorita'
competenti in materia di  sicurezza  degli  altri  Stati  membri  per
prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne  i
danni. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  adotta   le   misure
necessarie  affinche'  entro  il  3  dicembre  2014,  nel   caso   di
interruzione  del  flusso  di  gas  naturale  dalla  maggiore   delle
infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita'  delle
infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di
cui all'Allegato I del regolamento n. 994/2010, sia in  grado,  anche
tenuto conto delle possibili azioni  di  riduzione  della  domanda  e
della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico  nazionale,
di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di  punta
massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale. 
  4. I gestori dei sistemi di trasporto entro  il  31  dicembre  2013
realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini
del   controflusso   sia   virtuale   che   fisico,   su   tutte   le
interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri,  ivi  inclusa  la
interconnessione tra Italia e centro Europa  attraverso  il  gasdotto
Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni  accordate  dal
Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi  dell'articolo  7  del
regolamento n. 994/2010. 
  5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle  misure  di
cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i  potenziamenti  di
rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche',
in accordo con i gestori dei sistemi  di  trasporto  transfrontalieri
interessati, secondo le indicazioni contenute nei  piani  predisposti
dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo. 
 
          Note all'art. 8: 
              Il Regolamento (CE) n.  994/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295,