Art. 8 Predisposizioni dei Piani di cui agli articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito "regolamento n. 994/2010", e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni. 3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche' entro il 3 dicembre 2014, nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'Allegato I del regolamento n. 994/2010, sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale. 4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31 dicembre 2013 realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010. 5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.
Note all'art. 8: Il Regolamento (CE) n. 994/2010 e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295,