Art. 10 
 
Riduzione delle  spese  dei  Ministeri  e  monitoraggio  della  spesa
                              pubblica 
 
  1.   Sono   preselettivamente   esclusi   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le  risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al  finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30  aprile
1985,  n.  163,  le  risorse  destinate  alla  manutenzione  ed  alla
conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno  2012,  il
fondo per le aree sottoutilizzate. 
  2.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2012,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato C. 
  3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di  cui
al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al comma 2. 
  4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del
disegno di  legge  di  stabilita'  per  il  triennio  2012-2014,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica
gli effetti finanziari sui saldi di finanza  pubblica  derivanti  dai
suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di  cui  al
medesimo comma. 
  5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4
non risultino adeguate a  conseguire  gli  obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai  sensi  del  comma  2,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3. 
  6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' abrogato. 
  7. Le autorizzazioni  di  spesa  i  cui  stanziamenti  annuali  non
risultano  impegnati  sulla  base  delle  risultanze  del  Rendiconto
generale dello Stato relativo  agli  anni  2008,  2009  e  2010  sono
definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero  le
autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative  disponibilita'
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le
disponibilita' individuate  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento  dei  titoli
di Stato. 
  8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  i
commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: 
    "I residui delle spese correnti e delle spese in conto  capitale,
non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in  cui  e'
stato iscritto il relativo stanziamento, si  intendono  perenti  agli
effetti amministrativi. Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in
bilancio con riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  degli  esercizi
successivi. 
    Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla
chiusura  dell'esercizio  costituiscono  economie  di   bilancio   ad
esclusione degli  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente che possono essere mantenuti in bilancio,  quali  residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 
    Le somme che  hanno  costituito  economie,  relative  alla  prima
annualita'  di  una  autorizzazione   di   spesa   pluriennale,   con
l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del
personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche  e  del
fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte  con  la
legge  di  bilancio,  per  un  solo  esercizio   finanziario,   nella
competenza   dell'esercizio    successivo    a    quello    terminale
dell'autorizzazione medesima.". 
  9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
e' sostituito dal seguente: 
    "39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto con i  Ministri  interessati,  e'  quantificato  l'ammontare
delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi  del
comma 38, che sono  conseguentemente  versate  dalle  amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per  cento
dei versamenti, compatibilmente  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati
in ciascun anno in termini di indebitamento  netto  conseguenti  alla
eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  il
finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.
L'utilizzazione del  fondo  e'  disposta  con  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.". 
  10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le  norme
che dispongono la conservazione nel conto  dei  residui,  per  essere
utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte  negli  stati
di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo  34
della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  al  termine  dell'esercizio
precedente, con  l'esclusione  delle  norme  relative  ai  fondi  del
personale, al fondo occupazione, al  fondo  opere  strategiche  e  al
fondo per le aree sottoutilizzate. 
  11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, gli  uffici  centrali  del  bilancio  e  le
ragionerie  territoriali  dello  Stato  per   le   spese   decentrate
verificano, ai fini  della  registrazione  dell'impegno,  l'effettiva
sussistenza    dell'obbligazione     giuridicamente     perfezionata,
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono  l'obbligo
dello Stato ed il correlativo diritto di terzi. 
  12. In  presenza  di  uno  scostamento  rilevante  dagli  obiettivi
indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e
da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre  con  proprio
decreto, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la  limitazione
all'assunzione di impegni di  spesa  o  all'emissione  di  titoli  di
pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme  rispetto  a  tutte  le  dotazioni  di
bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  .
Contestualmente alla loro adozione, i decreti  di  cui  al  comma  39
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  corredati  da
apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. 
  13. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  12,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il  Ministro  vigilante,  puo'
disporre, con uno  o  piu'  decreti,  la  riduzione  delle  spese  di
funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'
giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi  del
comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono
esclusi gli enti territoriali, gli enti  da  questi  vigilati  e  gli
organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'
delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Il   maggiore   avanzo
derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo  decreto
puo' essere reso disponibile. 
  14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di
finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e  2014  e'  consentita  la
possibilita' di adottate variazioni  compensative  tra  le  dotazioni
finanziarie relative alle spese di  cui  all'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  nell'ambito  di
ciascun Ministero, anche  tra  programmi  diversi;  la  misura  della
variazione, qualora siano  interessate  autorizzazioni  di  spesa  di
fattore legislativo, comunque, deve essere tale da  non  pregiudicare
il  conseguimento  delle  finalita'  definite  dalle  relative  norme
sostanziali e comunque non puo' essere  superiore  al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate.  La  variazione
e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro  competente,  previo  parere  favorevole  delle
competenti  commissioni  parlamentari,  nel  caso  siano  interessate
autorizzazioni  di  spesa  di  fattore  legislativo.  Resta  precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono  essere  adottati.  I  decreti  perdono
efficacia fin  dall'inizio  qualora  il  Parlamento  non  approvi  la
corrispondente variazione in sede di esame del disegno  di  legge  di
assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente
comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso. 
  15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo  21,  comma  6,  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  interpretano  nel  senso  che
nell'ambito degli  oneri  inderogabili  rientrano  esclusivamente  le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative  al  pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre  spese  fisse,  le  spese  per
interessi passivi,  le  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  e
internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonche'  quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da  leggi
che regolano la loro evoluzione. 
  16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti:  "entro
il 30 settembre". 
  17.  Per  provvedere  all'estinzione  dei  crediti,  maturati   nei
confronti dei Ministeri alla  data  del  31  dicembre  2010,  il  cui
pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita'  nazionale,  tra
le regolazioni debitorie pregresse e il cui  ammontare  e'  accertato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla
base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria
circolare n. 38 del  15  dicembre  2010,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui  all'articolo  1,
comma  50,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  puo'  essere
incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente: 
    a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno  2011,  del
fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo  2  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
    b) fino ad euro 2.000 milioni  di  euro  mediante  versamento  al
bilancio dello  Stato  di  una  corrispondente  quota  delle  risorse
complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di
crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio. 
  18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla  data  del
31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e
su  conforme  parere  dell'Agenzia  del  demanio,  anche   ai   sensi
dell'articolo 1197 del codice civile. 
  19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo  e  monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze nei collegi di  revisione  o  sindacali
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle  autorita'
indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco,  tenuto  dal
predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali  stabiliti
con decreto di natura non regolamentare adeguati  per  l'espletamento
dell'incarico.  In  sede  di  prima   applicazione,   sono   iscritti
nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di  pari
livello, presso il predetto  Ministero,  ed  i  soggetti  equiparati,
nonche' i dipendenti del Ministero  che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso
collegi  di  cui  al  presente  comma;  i  soggetti  anzidetti  ed  i
magistrati della Corte dei conti possono,  comunque,  far  parte  dei
collegi di revisione o  sindacali  delle  pubbliche  amministrazioni,
anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
    "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai  convegni
organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli
incontri   istituzionali   connessi   all'attivita'   di    organismi
internazionali  o  comunitari,  alle  feste  nazionali  previste   da
disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze  armate  e
delle  Forze  di  polizia,  nonche',  per  il   2012,   alle   mostre
autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni,  nel
rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche'  dal
patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le  attivita'
culturali, di concerto, ai soli fini  finanziari,  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze". 
  21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008,  n.  181,  sono  venduti  nel  rispetto  dei  principi
indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le  modalita'  individuati
con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei  limiti
richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo
di beni e valori sequestrati.