Art. 12 
 
  Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2012  le  operazioni  di  acquisto  e
vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta  sia  indiretta,
da  parte  delle  amministrazioni  inserite   nel   conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del  comma  3
dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,   n.   196,   con
l'esclusione degli enti  territoriali,  degli  enti  previdenziali  e
degli enti del servizio sanitario nazionale,  nonche'  del  Ministero
degli  affari  esteri  con  riferimento  ai  beni  immobili   ubicati
all'estero, sono subordinate alla verifica  del  rispetto  dei  saldi
strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Per  gli
enti previdenziali pubblici e privati restano ferme  le  disposizioni
di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2012: 
    a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  relative
agli interventi manutentivi, a carattere ordinario  e  straordinario,
effettuati sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,  in  uso  per
finalita' istituzionali  alle  Amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve  le  specifiche
previsioni  di  legge  riguardanti  il  Ministero  della  difesa,  il
Ministero degli affari  esteri  e  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli  41  e  42
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni.  Conseguentemente
sono  fatte  salve  le  risorse   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  per  gli  interventi  relativi  agli
edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui  decisioni
di spesa  sono  assunte,  nei  limiti  delle  predette  risorse,  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del
demanio; 
    b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le  decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni
immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi  titolo  dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a); 
    c) restano ferme  le  decisioni  di  spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti relative agli  interventi  manutentivi
effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi  da  quelli
di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Tali  interventi  sono  comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a) e b); 
    d)  gli  interventi   di   piccola   manutenzione   sono   curati
direttamente  dalle  Amministrazioni  utilizzatrici  degli  immobili,
anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati
all'Agenzia del  demanio  preventivamente,  al  fine  del  necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere
a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine  di
verificare le previsioni contrattuali in materia. 
  3. Le Amministrazioni di cui al comma 2  comunicano,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la  previsione  triennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di
effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato  alle  stesse  in
uso,  e  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  che  prevedono  di
effettuare  sugli  immobili  condotti  in  locazione  passiva  ovvero
utilizzati a qualsiasi titolo. 
  4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate  e  delle
verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  l'Agenzia  del
demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano  generale
di interventi per il triennio successivo, volto,  ove  possibile,  al
recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato
al fine di ridurre le locazioni passive. Per le  medesime  finalita',
l'Agenzia del demanio puo'  stipulare  accordi  quadro  con  societa'
specializzate nella riorganizzazione dei  processi  di  funzionamento
che, in collaborazione con le Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,
realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di  cui  al
comma 6. 
  5. L'Agenzia del demanio, al  fine  di  realizzare  gli  interventi
manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),  stipula  convenzioni
quadro con le strutture del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
capacita'  operativa  di  tali  strutture,  stipula  accordi  quadro,
riferiti   ad   ambiti   territoriali   predefiniti,   con   societa'
specializzate nel settore individuate mediante procedure ad  evidenza
pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;
gli appalti sono sottoposti  al  controllo  preventivo  degli  uffici
centrali del bilancio.  Dell'avvenuta  stipula  delle  convenzioni  o
degli accordi quadro e' data  immediata  notizia  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. 
  6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi  a  disposizione
delle  Amministrazioni  di  cui  al  comma  2,  lettere  a)   e   b),
confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,
rispettivamente per le spese di parte corrente e  di  conto  capitale
per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello  stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.  Le  risorse  necessarie
alla costituzione  dei  predetti  fondi  derivano  da  corrispondenti
riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla  base
delle  comunicazioni  di'  cui  all'articolo  2,  comma  222,  decimo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191;  dall'articolo  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al
netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Fino alla stipula degli accordi o delle  convenzioni  quadro  di
cui al comma 5 e, comunque, per i lavori  gia'  appaltati  alla  data
della  stipula  degli  accordi  o  delle  convenzioni   quadro,   gli
interventi   manutentivi   continuano   ad   essere   gestiti   dalle
Amministrazioni interessate fermi restando i limiti  stabiliti  dalla
normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o  della
convenzione quadro, e' nullo ogni  nuovo  contratto  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria  non  affidato  dall'Agenzia  del  demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente
comma i beni immobili riguardanti il Ministero  della  difesa  ed  il
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto  dal
comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei  piani  di
interventi  all'Agenzia  del  demanio,   al   fine   del   necessario
coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con
i piani  di  razionalizzazione  degli  spazi  elaborati  dall'Agenzia
stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 . 
  8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare  e  monitorare  gli
interventi necessari di manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  si
avvale delle strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti senza nuovi o maggiori  oneri  ovvero,  in  funzione  della
capacita'  operativa  di  tali  strutture,  puo',  con  procedure  ad
evidenza pubblica e a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  comma  6,
selezionare societa' specializzate ed indipendenti. 
  9.  Per  una  compiuta  attuazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
volte alla razionalizzazione degli spazi  ed  al  contenimento  della
spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,
le Amministrazioni di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo  conoscitivo,  le  previsioni  relative  alle  nuove
costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le
comunicazioni   devono   indicare,   oltre    l'esatta    descrizione
dell'immobile e la sua destinazione presente  e  futura,  l'ammontare
dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere. 
  10. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il  primo,  entro
il termine di 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente
norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei  Provveditorati
per le opere pubbliche e le modalita',  termini,  criteri  e  risorse
disponibili. 
  11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono  sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222". 
  12. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Misure   per
razionalizzare  la  gestione  e   la   dismissione   del   patrimonio
residenziale pubblico"; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta'  dell'abitazione,  entro  il  31  dicembre  2011,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in
sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la  conclusione  di  accordi  con
regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle
procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli  Istituti
autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati,  nonche'  la
dismissione  e  la  razionalizzazione  del  patrimonio  dei  predetti
Istituti  anche  attraverso  la  promozione  di   fondi   immobiliari
nell'ambito degli  interventi  previsti  dall'articolo  11,  comma  3
lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al
monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.". 
  13.  La  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione   stabiliti
dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  e
successive modificazioni, e dai decreti di  cui  al  medesimo  comma,
sedicesimo periodo, e' causa di  responsabilita'  amministrativa.  Le
amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive  strutture  organizzative  e   i   relativi   profili   di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle  unita'
immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle  partecipazioni,
prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I
termini e  gli  ambiti  soggettivi  per  la  comunicazione  dei  dati
relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti  dai  successivi
decreti emanati ai sensi dell'articolo  2,  comma  222,  quindicesimo
periodo che li individuano. 
  14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191,  le  parole:  "rendiconto  patrimoniale  dello
Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8,  lettera
e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello
Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7  agosto  1997,
n. 279" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "rendiconto  patrimoniale
delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato". 
  15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne  effettua
la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:
"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte  dei
conti per gli atti di rispettiva competenza".