Art. 13 
 
                       Rimodulazione di fondi 
 
  1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo  e'
ridotta dell'importo di 100 milioni  per  l'anno  2011;  la  medesima
dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015. 
  2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  come  integrato
dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011. 
  3. La dotazione del  Fondo  strategico  per  il  Paese  a  sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni, come  integrato  ai  sensi  dell'articolo  22-ter  del
decreto-legge 1ยบ luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  successive  modificazioni, e'
ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012,  di  392  milioni  di
euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di  592
milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di  euro  per  l'anno
2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di  euro
per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  242
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.