Art. 9 
 
Fabbisogni  standard,  spending  review  e  superamento  della  spesa
              storica delle Amministrazioni dello Stato 
 
  1.  Dato  l'obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di
superamento  del  criterio  della   spesa   storica,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro
dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con
i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending  review"
mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei  programmi
di spesa delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato.  Le  analisi
individuano, tra l'altro, eventuali criticita'  nella  produzione  ed
erogazione  dei  servizi  pubblici,  anche  inerenti   le   possibili
duplicazioni di strutture e le possibili strategie  di  miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse  stanziate.  In  particolare,
per  le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato   sono   proposte
specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni,  anche
ai fini  della  allocazione  delle  risorse  nell'ambito  della  loro
complessiva dotazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  richiede  alle   amministrazioni
centrali dello Stato i  dati  e  le  informazioni  provenienti  dalle
banche dati,  indagini  e  sistemi  informativi  dell'amministrazione
necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1.  Le
amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali  dati  per  via
telematica e facilitano  l'accesso  ad  altri  dati  provenienti  dal
SISTAN, anche nella forma di  dati  elementari,  nel  rispetto  della
normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  3.  In  caso  di  omessa  trasmissione  dei  dati  senza   motivata
giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di  cui  al
comma  2,  su  comunicazione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  l'amministrazione  competente  riduce  la  retribuzione  di
risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento. 
  4. A decorrere dal 2013, i risultati  delle  attivita'  di  cui  al
comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle  finanze
alle Amministrazioni centrali dello Stato. 
  5. Sulla base  delle  comunicazioni  fornite  alle  amministrazioni
centrali dello Stato ai sensi del comma 4,  e  in  coerenza  con  gli
obiettivi e gli interventi  indicati  nel  Documento  di  economia  e
finanza,  le  Amministrazioni   centrali   dello   Stato   propongono
nell'ambito di accordi triennali con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze norme volte a realizzare  il  superamento  della  spesa
storica e la graduale convergenza verso  gli  obiettivi  identificati
con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire  nella  legge
di stabilita', ovvero con apposito disegno di  legge  collegato  alla
manovra di finanza pubblica. 
  6.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui
all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  provvedono  al
monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti
di cui al comma 5  e  segnalano  eventuali  scostamenti  al  Ministro
dell'economia e delle finanze e al Ministro competente. 
  7. Il Rapporto sulla spesa  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.