Art. 19 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono  principi
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 117, comma 3, della  Costituzione  e  sono  finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi
dell'articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  al  fine  di
garantire  che  gli  enti  coinvolti  nella  gestione   della   spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base di principi  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  dei
bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita' di redazione  e  di
consolidamento dei bilanci da parte  dei  predetti  enti,  nonche'  a
dettare i principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
  2. Gli enti destinatari  delle  disposizioni  del  presente  titolo
sono: 
    a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che  riguarda
il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata
attraverso scritture di contabilita' finanziaria; 
    b) le regioni: 
      i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio  sanitario,
regionale direttamente  gestito,  rilevata  attraverso  scritture  di
contabilita'  economico-patrimoniale,  qualora  le  singole   regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso  la  regione  una
quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in  poi
denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
      ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di  cui
alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione
sanitaria accentrata presso la regione; 
    c) aziende sanitarie locali;  aziende  ospedaliere;  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se
trasformati  in  fondazioni;   aziende.   ospedaliere   universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale; 
    d) istituti zooprofilattici di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 270. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31  ottobre  2009,  n.  254,
          S.O. 
              - Per il testo dell'art. 21,  comma  11,  della  citata
          legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  35,  comma  2,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «2. Al rendiconto di cui al comma  1  e'  allegata  per
          ciascuna amministrazione una nota  integrativa,  articolata
          per missioni e programmi in  coerenza  con  le  indicazioni
          contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione.
          La  nota  integrativa  al  rendiconto  si  compone  di  due
          sezioni: 
                a)  la  prima  sezione  contiene  il   rapporto   sui
          risultati, che espone l'analisi e la valutazione del  grado
          di  realizzazione  degli  obiettivi  indicati  nella   nota
          integrativa di cui  all'art.  21,  comma  11,  lettera  a),
          numero 1). Ciascuna amministrazione,  in  coerenza  con  lo
          schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al
          bilancio di  previsione,  illustra,  con  riferimento  allo
          scenario socioeconomico  e  alle  priorita'  politiche,  lo
          stato di attuazione  degli  obiettivi  riferiti  a  ciascun
          programma, i risultati conseguiti  e  le  relative  risorse
          utilizzate, anche con l'indicazione dei residui  accertati,
          motivando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto  a  quanto
          previsto nella nota di cui all'art. 21, comma  11,  lettera
          a); 
                b) la seconda sezione illustra,  con  riferimento  ai
          programmi, i risultati finanziari ed  espone  i  principali
          fatti della gestione, motivando gli  eventuali  scostamenti
          tra  le  previsioni  iniziali  di  spesa  e  quelle  finali
          indicate nel rendiconto generale.». 
              - Per il testo dell'art.  17,  comma  3,  della  citata
          legge n. 400 del 1988, si veda nelle note all'art. 18.