Art. 20 
 
Trasparenza dei conti sanitari  e  finalizzazione  delle  risorse  al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali 
 
  1. Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le  regioni  garantiscono
un'esatta perimetrazione delle entrate e  delle  uscite  relative  al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e
di individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche'
un'agevole verifica delle ulteriori risorse  rese  disponibili  dalle
regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo   servizio   sanitario
regionale per l'esercizio in corso. A tal fine  le  regioni  adottano
un'articolazione in capitoli tale da  garantire,  sia  nella  sezione
dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa  l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza  delle  seguenti
grandezze: 
    A) Entrate: 
      a) finanziamento sanitario ordinario corrente  quale  derivante
dalle  fonti  di  finanziamento   definite   nell'atto   formale   di
determinazione del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard  e  di
individuazione delle relative  fonti  di  finanziamento  intercettate
dall'ente regionale, ivi compresa la mobilita' attiva programmata per
l'esercizio; 
      b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante
dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali  per
il finanziamento della sanita' regionale, dagli  automatismi  fiscali
intervenuti  ai  sensi  della  vigente  legislazione  in  materia  di
copertura dei disavanzi sanitari,  da  altri  atti  di  finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione  dei  livelli
di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da  iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale; 
      c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; 
      d) finanziamento per  investimenti  in  ambito  sanitario,  con
separata  evidenza  degli   interventi   per   l'edilizia   sanitaria
finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988; 
    B) Spesa: 
      a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei  LEA,  ivi
compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio  e  il  pay
back; 
      b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento  di  livelli
di assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
      c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo  sanitario
pregresso; 
      d) spesa per investimenti in. ambito  sanitario,  con  separata
evidenza degli interventi  per  l'edilizia  sanitaria  finanziati  ai
sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988. 
  2. Per garantire  effettivita'  al  finanziamento  dei  livelli  di
assistenza sanitaria, le regioni: 
    a) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  sanitario  corrente,  ivi
compresa  la  quota  premiale  condizionata   alla   verifica   degli
adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario  vincolate
o finalizzate, nonche' gli importi delle  manovre  fiscali  regionali
destinate,  nell'esercizio  di  competenza,  al   finanziamento   del
fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal  competente
Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita  definitiva
di quote di finanziamento condizionate alla verifica  di  adempimenti
regionali, ai sensi della  legislazione  vigente,  ovvero  un  minore
importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla  manovra  fiscale
regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la  perdita
si determina definitivamente; 
    b) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  regionale  del  disavanzo
sanitario pregresso; 
  3. Per la parte in conto capitale riferita  all'edilizia  sanitaria
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni,  le  regioni   accertano   e   impegnano   nel   corso
dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto
di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell' ammissione  a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma  310,  della  legge  23
dicembre  2005,  n.  266,  le   regioni   registrano   detto   evento
nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 10. Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance 
              1. Al fine di assicurare la qualita',  comprensibilita'
          ed attendibilita' dei documenti di  rappresentazione  della
          performance, le amministrazioni pubbliche,  secondo  quanto
          stabilito dall'art.  15,  comma  2,  lettera  d),  redigono
          annualmente: 
                a) entro il 31 gennaio,  un  documento  programmatico
          triennale, denominato Piano della performance  da  adottare
          in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
          finanziaria e di bilancio, che individua  gli  indirizzi  e
          gli obiettivi strategici  ed  operativi  e  definisce,  con
          riferimento agli obiettivi  finali  ed  intermedi  ed  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) un documento, da  adottare  entro  il  30  giugno,
          denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli  obiettivi  programmati  ed   alle   risorse,   con
          rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio  di
          genere realizzato. 
              2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma  1
          sono  immediatamente  trasmessi  alla  Commissione  di  cui
          all'art. 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3.  Eventuali  variazioni  durante  l'esercizio   degli
          obiettivi   e   degli    indicatori    della    performance
          organizzativa e individuale sono  tempestivamente  inserite
          all'interno nel Piano della performance. 
              4. Per le amministrazioni dello Stato  il  Piano  della
          performance contiene la direttiva annuale del  Ministro  di
          cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
          165. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.».