Art. 21 
 
 
       Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita' 
 
  1. Per garantire trasparenza e confrontabilita' dei flussi di cassa
relativi  al  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario   regionale
standard: 
    a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale standard che  affluiscono  nei  conti  di  tesoreria  unica
intestati alle singole  regioni  e  a  titolo  di  trasferimento  dal
Bilancio dello Stato e di anticipazione  mensile  di  tesoreria  sono
versate in conti di tesoreria unica appositamente  istituiti  per  il
finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti  secondo
le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  7  agosto
1997, n. 279; 
    b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati
alla sanita' presso i tesorieri delle regioni  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo  77-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate  da
distinti codici-ente, riguardanti la  gestione  non  sanitaria  e  la
gestione sanitaria.