Art. 22 
 
Individuazione delle responsabilita' all'interno  delle  regioni  nel
  caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata  presso  la
  regione 
 
  1. Le regioni che esercitano  la  scelta  di  gestire  direttamente
presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
sanitario di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  b),  punto  i),
individuano  nella  propria  struttura  organizzativa  uno  specifico
centro di responsabilita', d'ora in poi denominato gestione sanitaria
accentrata presso la regione, deputato  all'implementazione  ed  alla
tenuta di una contabilita'  di  tipo  economico-patrimoniale  atta  a
rilevare,  in  maniera  sistematica  e   continuativa,   i   rapporti
economici, patrimoniali e finanziari  intercorrenti  fra  la  singola
regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri
enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate  con
risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali. 
  2. Il responsabile della gestione sanitaria  accentrata  presso  la
regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai
conti relativi a singole categorie di  valori  omogenei,  provvedendo
alla rilevazione dei costi,  dei  ricavi  e  delle  variazioni  negli
elementi  attivi  e  passivi  del  patrimonio,  in   modo   da   dame
rappresentazione nel bilancio di esercizio. 
  3. Le regioni individuano il responsabile della gestione  sanitaria
accentrata presso la regione che e' tenuto: 
    a) all'elaborazione e  all'adozione  del  bilancio  di  esercizio
della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
    b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della
gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  regione,   dei   modelli
ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2007
e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi  all'ente  ivi
identificato con il codice "000"; 
    c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante  il
consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti
degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  secondo  le
modalita' definite nell'articolo 32. In sede  di  consolidamento,  il
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
garantisce la coerenza del  bilancio  sanitario  consolidato  con  le
risultanze dei modelli  ministeriali  CE  e  SP  di  cui  al  decreto
ministeriale 13 novembre  2007  e  s.m.i.  e  relative  all'ente  ivi
identificato con il codice  "999".  In  sede  di  consolidamento,  il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed
il  responsabile  della  predisposizione  del   bilancio   regionale,
assicurano  l'integrale  raccordo  e  riconciliazione  tra  le  poste
iscritte   e    contabilizzate    in    termini    di    contabilita'
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini  di  contabilita'
finanziaria.  Tale  riconciliazione  e'  obbligatoriamente  riportata
nella nota integrativa di cui all'articolo 32; 
    d)  Le  regioni  individuano  un   responsabile   regionale   che
certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata  presso
la regione: 
      i. in sede di rendicontazione trimestrale, la  regolare  tenuta
dei libri contabili e della contabilita', la riconciliazione dei dati
della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario,
la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei  dati  inseriti
nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con  le  risultanze
della contabilita'; 
      ii. in sede di  rendicontazione  annuale,  quando  indicato  al
punto i), nonche' la  corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze
della contabilita'.