Art. 23 
 
Individuazione delle responsabilita' all'interno  delle  regioni  nel
  caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario
  regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale 
 
  1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire  direttamente
presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i): 
    a)  ne   danno   preventivamente   comunicazione   ai   Ministeri
dell'economia e delle finanze e della salute; 
    b)  trattano  presso   la   regione   le   sole   operazioni   di
consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo  19,
comma 2, lettera c), come disciplinato  dall'articolo  22,  comma  3,
lettera c).  A  tal  fine  e'  comunque  formalmente  individuato  un
responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni
recate dall'articolo 32; 
    c) non possono effettuare, a valere sui  capitoli  di  spesa  del
servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero
trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario  regionale
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal  fine  le  regioni
destinano in ciascun  esercizio  agli  enti  del  servizio  sanitario
regionale l'intero importo del finanziamento previsto  nell'esercizio
di riferimento.