Art. 24 Libri obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione 1. Nelle regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. Il libro giornale registra indistintamente, in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione che abbiano rilievo sui risultati d'esercizio. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attivita' e le passivita' relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione. All'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 196 del 2009: «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge e' corredato di apposita nota preliminare generale.». - Per il testo dell'art. 13, comma 3, della citata legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 16.