Art. 24 
 
 
Libri obbligatori  della  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
                               regione 
 
  1. Nelle regioni che esercitano la scelta di  gestire  direttamente
presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  i
libri  contabili  obbligatori  della  gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari.
Il libro giornale registra indistintamente,  in  ordine  cronologico,
tutti  i  fatti  di  gestione  che  abbiano  rilievo  sui   risultati
d'esercizio. Il libro degli inventari  contiene  l'indicazione  e  la
valutazione di tutte le  attivita'  e  le  passivita'  relative  alla
gestione sanitaria accentrata presso  la  regione.  All'aggiornamento
del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  35,  comma  1,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze  presenta
          alle  Camere,  entro  il  mese  di  giugno,  il  rendiconto
          generale dell'esercizio scaduto il  31  dicembre  dell'anno
          precedente,  articolato  per  missioni  e   programmi.   Il
          relativo disegno di legge e'  corredato  di  apposita  nota
          preliminare generale.». 
              - Per il testo dell'art.  13,  comma  3,  della  citata
          legge n. 196 del 2009, si veda nella nota all'art. 16.