Art. 26 
 
 
    Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN 
 
  1. Il bilancio d'esercizio  e'  redatto  con  riferimento  all'anno
solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del
rendiconto finanziario e della nota integrativa ed  e'  corredato  da
una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per
gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19,  e
dal  responsabile  della  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. 
  2. Il bilancio di esercizio predisposto  dagli  enti  di  cui  alla
lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto  al  Consiglio
di amministrazione dell'ente per l'approvazione. 
  3.  Per  conferire  struttura  uniforme  alle  voci  del   bilancio
preventivo economico annuale  e  del  bilancio  d'esercizio,  nonche'
omogeneita' ai  valori  inseriti  in  tali  voci,  gli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c) e  lettera  b),  punto  i),  ove
ricorrano  le  condizioni  ivi  previste  redigono  il  bilancio   di
esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n.  2,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo.  Gli
enti di cui alla lettera d), comma 2,  dell'articolo  19  adottano  i
medesimi schemi di bilancio,  adattando  la  nota  integrativa  e  la
relazione  sulla  gestione  alle  specificita'  del  proprio   ambito
operativo. 
  4. Per gli enti di cui all'articolo  19,  comma  2,  lettera  c)  e
lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni  ivi  previste,  la
nota integrativa  deve  contenere  anche  i  modelli  CE  ed  SP  per
l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e  la  relazione
sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA,  di
cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni
ed integrazioni,  per  l'esercizio  in  chiusura  e  per  l'esercizio
precedente, nonche' un'analisi dei costi sostenuti  per  l'erogazione
dei servizi sanitari, distinti  per  ciascun  livello  essenziale  di
assistenza.