Art. 27 
 
 
                           Piano dei conti 
 
  1. Al fine di soddisfare le  esigenze  di  standardizzazione  delle
procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa
vigente, ciascuna  voce  del  piano  dei  conti  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c) e  lettera  b),  punto  i),  ove
ricorrano  le  condizioni  ivi  previste,  deve  essere  univocamente
riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE  di
cui  al  decreto  ministeriale  13   novembre   2007   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio  piano
dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui  ai
modelli di rilevazione SP e CE di  cui  al  decreto  ministeriale  13
novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo  le
proprie esigenze informative.