Art. 28 
 
 
                    Norme generali di riferimento 
 
  1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di  cui  alle
lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19  applicano
gli articoli da 2423 a 2428 del codice  civile,  fatto  salvo  quanto
diversamente disposto nel presente titolo.