Art. 29 
 
 
       Principi di valutazione specifici del settore sanitario 
 
  1. Al fine di soddisfare il principio generale di  chiarezza  e  di
rappresentazione  veritiera  e   corretta,   nonche'   di   garantire
l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento  dei  bilanci
dei servizi sanitari regionali,  sono  individuate  le  modalita'  di
rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo  19,  comma
2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, delle seguenti fattispecie: 
    a) il costo delle rimanenze di beni fungibili e' calcolato con il
metodo della media ponderata; 
    b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e  immateriali
si effettua per quote costanti, secondo le  aliquote  indicate  nella
tabella di cui all'allegato n. 3, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilita'  per
la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote piu' elevate; in tal
caso,  gli  enti  devono  darne   evidenza   in   nota   integrativa.
Nell'esercizio di acquisizione  dell'immobilizzazione  l'aliquota  di
ammortamento e' rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo
del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente
la meta' dell'aliquota normale. I cespiti di  valore  inferiore  a  €
516, 46 possono essere ammortizzati integralmente  nell'esercizio  in
cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di  quelli
che fanno parte di un'universalita' ai sensi dell'art. 816 del codice
civile.  I  cespiti  acquistati  utilizzando  contributi   in   conto
esercizio,  indipendentemente  dal   loro   valore,   devono   essere
interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.  Sono  fatti
salvi gli ammortamenti effettuati  fino  all'esercizio  precedente  a
quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo; 
    c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati  sulla
base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in
un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione  di
un credito verso regione. Laddove siano impiegati per  l'acquisizione
di  cespiti  ammortizzabili,  i  contributi  vengono  successivamente
stornati  a  proventi  con  un  criterio   sistematico,   commisurato
all'ammortamento  dei  cespiti  cui  si  riferiscono,  producendo  la
sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel  caso  di  cessione  di
beni acquisiti tramite contributi in conto capitale  con  generazione
di minusvalenza, viene stornata a provento una  quota  di  contributo
commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo  residua  resta
iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata  per
sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le  disponibilita'
generate dalla dismissione. Nel caso di cessione  di  beni  acquisiti
tramite contributi in conto capitale con generazione di  plusvalenza,
la  plusvalenza  viene  direttamente  iscritta  in  una  riserva  del
patrimonio  netto,   senza   influenzare   il   risultato   economico
dell'esercizio.  La  quota  di  contributo  residua  resta   iscritta
nell'apposita voce di patrimonio netto ed e'  utilizzata,  unitamente
alla  riserva   derivante   dalla   plusvalenza,   per   sterilizzare
l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'  generate
dalla dismissione. Le presenti disposizioni  si  applicano  anche  ai
contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici,  a
lasciti  e  donazioni  vincolati  all'acquisto  di  immobilizzazioni,
nonche' a conferimenti, lasciti e donazioni  di  immobilizzazioni  da
parte dello Stato,  della  regione,  di  altri  soggetti  pubblici  o
privati; 
    d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in  un'apposita
voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento  regionale  di
assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione.
Al momento dell'incasso del credito,  il  contributo  viene  stornato
dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione
della perdita all'interno della  voce  «utili  e  perdite  portati  a
nuovo»; 
    e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con  somme
relative al fabbisogno sanitario  regionale  standard,  vincolate  ai
sensi della normativa nazionale vigente e non  utilizzate  nel  corso
dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio  in  apposito
fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi  di
effettivo utilizzo; 
    f)  le  plusvalenze,  le  minusvalenze,  le  donazioni  che   non
consistano in immobilizzazioni, ne' siano vincolate  all'acquisto  di
immobilizzazioni, nonche' le sopravvenienze e le insussistenze,  sono
iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari; 
    g) lo stato dei rischi aziendali e' valutato dalla  regione,  che
verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi  e  oneri
iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il  collegio  sindacale
dei suddetti  enti  attesta  l'avvenuto  rispetto  degli  adempimenti
necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed  oneri  ed
al relativo utilizzo; 
    h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di
finanziamento ordinario del  Servizio  sanitario  nazionale,  tramite
atto formale di individuazione  del  fabbisogno  sanitario  regionale
standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte,  ove
sussista la gestione di cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  b),
punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso
la regione  nella  propria  contabilita'  generale,  come  credito  e
contestualmente come passivita' per  finanziamenti  da  allocare.  Ai
fini della contabilizzazione della mobilita' sanitaria extraregionale
attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della  mobilita'
extraregionale  approvata  dal  Presidente  della  Conferenza   delle
Regioni e delle Province autonome ed inserita nell' atto  formale  di
individuazione del fabbisogno sanitario regionale  standard  e  delle
relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento; 
    i) ove sussista la gestione di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera b), punto i), per la parte di finanziamento  assegnata  dalla
regione agli enti di cui alla lettera c) del  comma  2  dell'articolo
19, mensilmente il responsabile della gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da  allocare
in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti
debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di  cui  alla
predetta lettera c) del  comma  2  dell'articolo  19  contestualmente
rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di
un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli  enti  di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera  b),  punto  i),  limitatamente
alla quota riferita alla spesa sanitaria  direttamente  gestita,  dal
momento dell'assegnazione il responsabile  della  gestione  sanitaria
accentrata presso la regione storna la passivita'  per  finanziamenti
da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni
mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote  non  assegnate  ne'
agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  ne'
agli enti di cui alla predetta lettera  c)  si  intendono  attribuite
alla   gestione   sanitaria   accentrata   presso   la   regione   e,
conseguentemente,  stornate  da  passivita'  per   finanziamenti   da
allocare a proventi della stessa gestione  sanitaria  accentrata.  Il
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
impartisce disposizioni agli enti di cui  alla  predetta  lettera  c)
sulla  rilevazione  dei  proventi   e   dei   costi   per   mobilita'
extraregionale, al fine  di  garantire  la  corrispondenza  dei  dati
aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h); 
    j) con modalita' analoghe a quelle previste per le somme di parte
corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove  sussista  la
gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  il
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
iscrive  nella  propria  contabilita'  generale  le   altre   entrate
regionali per l'assistenza sanitaria e  ne  definisce  l'assegnazione
alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende
con  le  modalita'  stabilite  alla  lettera  i)  se   destinate   al
finanziamento  di  parte  corrente;  sono  invece  rilevate  con   le
modalita' stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente
al finanziamento degli investimenti o al ripiano  delle  perdite.  In
tutti i casi va garantita  la  corrispondenza  tra  i  crediti  verso
regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla  lettera  c)  del
comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende
iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata  presso  la
regione; 
    k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le
singole regioni non esercitino  la  scelta  di  gestire  direttamente
presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento
del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro  competenza,
sulla  base  delle  assegnazioni  del  finanziamento   del   servizio
sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito
di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario  regionale
standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi  va
garantita la corrispondenza  fra  il  finanziamento  complessivo  del
servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti  registrati
dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c).