Art. 30 
 
 
      Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN 
 
  1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli  enti  di  cui
alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2  dell'articolo  19  e'
portato a ripiano delle eventuali  perdite  di  esercizi  precedenti.
L'eventuale eccedenza e' accantonata a riserva ovvero,  limitatamente
agli enti di cui  alle  lettere  b)  punto  i),  e  c)  del  comma  2
dell'articolo 19, e' reso disponibile per il  ripiano  delle  perdite
del  servizio  sanitario  regionale.  Resta  fermo  quanto  stabilito
dall'articolo  1,  comma  6,  dell'Intesa  Stato-Regioni  in  materia
sanitaria per il triennio 2010-2013,  sancita  nella  riunione  della
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009.