Art. 31 
 
 
                  Adozione del bilancio d'esercizio 
 
  1. Il bilancio di esercizio e' adottato entro il  30  aprile  dell'
anno successivo a quello di riferimento dal  direttore  generale  per
gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e  dal
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
per gli enti di cui alla lettera b), punto  i),  del  comma  2  dell'
articolo 19, ed e' corredato dalla relazione del collegio  sindacale.
Gli enti di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  19
provvedono, altresi', a trasmettere al  responsabile  della  gestione
sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e  la
relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle
necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32. 
  2. Entro la medesima data del  30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d)  del  comma  2
dell' articolo 19 devono trasmettere al  Ministero  della  Salute  il
bilancio di esercizio corredato  dalla  relazione  del  collegio  dei
revisori.