Art. 32 
 
 
        Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale 
 
  1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone  e
sottopone all'approvazione della giunta  regionale  sia  il  bilancio
preventivo  economico  annuale  consolidato  del  Servizio  Sanitario
Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato
del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7. 
  2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al  comma  1  si
applicano le disposizioni del Decreto legislativo n.  127  del  1991,
fatto salvo quanto disposto dal presente titolo. 
  3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19  ed  esclude
soggetti eventualmente partecipati da questi  ultimi.  Il  patrimonio
netto consolidato e' determinato dalla somma dei valori di patrimonio
netto degli enti consolidati.  Con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite
le modalita' di  sperimentazione  riguardanti  la  previsione  di  un
ulteriore bilancio consolidato che comprenda i  soggetti  controllati
dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto  i),  e
c). 
  4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si  compone
ed e' corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano  il
bilancio  preventivo  economico  annuale  dei  singoli  enti  di  cui
all'articolo 25. La relazione del direttore generale e' sostituita da
una relazione del responsabile della  gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dei  documenti  che  compongono  e  corredano  il  bilancio
preventivo economico annuale consolidato sono quelli  prescritti  per
il bilancio preventivo economico annuale  dei  singoli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i),  e  c)  del  presente
titolo. 
  5. La giunta  regionale  approva  i  bilanci  preventivi  economici
annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo  19  e  il  bilancio   preventivo   economico   annuale
consolidato di  cui  al  comma  4  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  cui  i   bilanci   economici   preventivi   si
riferiscono. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  approvazione,  i
bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente  sul  sito  internet
della regione. 
  6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed  e'  corredato
dagli  stessi  documenti  che  compongono  e  corredano  il  bilancio
d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del
direttore generale e' sostituita da una  relazione  del  responsabile
della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione.  Salvi  gli
adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti  che
compongono e  corredano  il  bilancio  d'esercizio  consolidato  sono
quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP  e
CE di cui al decreto  ministeriale  13  novembre  2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del
bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al  decreto
ministeriale  18  giugno   2004   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli
relativi al codice 999. La nota integrativa al  bilancio  consolidato
deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra  le  poste
iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle  iscritte  nel
rendiconto di contabilita' finanziaria; (b)  un  prospetto  che,  per
ogni eventuale partecipazione detenuta  dalle  aziende  di  cui  alla
lettera c) del  comma  2  dell'articolo  19  presso  altri  soggetti,
indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo  del
patrimonio  netto,  utile  o  perdita  dell'ultimo  esercizio,  quota
posseduta da ciascuna azienda del  servizio  sanitario  regionale  ed
eventualmente  dalla  regione,   valore   attribuito   nel   bilancio
consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che,
per ogni altra societa' partecipata o ente dipendente  della  regione
che riceva a qualsiasi titolo una quota delle  risorse  destinate  al
finanziamento del fabbisogno sanitario  regionale  standard  o  delle
ulteriori risorse destinate al finanziamento del  servizio  sanitario
regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'  attivo,
importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo  esercizio,
quota posseduta dalla regione. 
  7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti  di
cui alle lettere b), punto i), e c)  del  comma  2  dell'articolo  19
entro il termine del 31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento e il bilancio  consolidato  nel  termine  del  30  giugno
dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro  sessanta  giorni
dalla data di approvazione, i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
integralmente sul sito internet della regione. 
  8. Per favorire la compatibilita' e l'uniformita'  dei  bilanci  da
consolidare, il  responsabile  della  gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione puo' stabilire  specifici  obblighi  informativi  a
carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19
e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei  limiti  di  quanto
stabilito dagli articoli 28 e 29.