Art. 33 
 
          Tassonomia per gli enti in contabilita' civilista 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'elaborazione  dei  conti  di  cassa
consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei
dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), e'
operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma
6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
all'articolo 36, comma 2, e'  definito  lo  schema  di  transcodifica
delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto
ministeriale  18  giugno   2004   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  necessarie  per  la  predisposizione
dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata
dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di
secondo livello, di  cui  all'articolo  17,  comma  3.  Nel  caso  di
corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di  secondo
livello,  vanno  individuate  due   o   piu'   funzioni   COFOG   con
l'indicazione delle  percentuali  di  attribuzione  della  spesa  del
programma a ciascuna di esse.