Art. 34 
 
 
                    Aggiornamento schemi tecnici 
 
  1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche
in conseguenza dell'attivita' di monitoraggio dei  conti  sanitari  e
dell'erogazione dei livelli di assistenza,  ovvero  di  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della  definizione  del
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di  cui
all'articolo 36, comma 2, i relativi  necessari  aggiornamenti  degli
schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli
26 e 32 nonche' la tabella di cui all'articolo 29, comma  1,  lettera
b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.