Art. 35 
 
 
           Sistemi informativi e statistici della Sanita' 
 
  1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e  statistici  della
sanita' e per il loro migliore utilizzo in  termini  di  monitoraggio
dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe
a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto  del  Ministro  della
salute vengono stabilite le procedure  di  anonimizzazione  dei  dati
individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi  acquisiti  in
modo univoco sulla base del codice  fiscale  dell'assistito,  con  la
trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca  per  scopi  di
statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito  algoritmo
biunivoco,  in  modo  da  tutelare  l'identita'  dell'assistito   nel
procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi' anonimizzati sono
utilizzati per migliorare il  monitoraggio  e  la  valutazione  della
qualita' e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo
degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica,
farmaceutica.