Art. 10 
 
                   Contrasto all'evasione fiscale 
 
  1. Per potenziare l'azione di contrasto  all'evasione  fiscale,  la
partecipazione delle province all'accertamento fiscale e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 50  per  cento  delle
maggiori  somme  relative  a  tributi  statali  riscosse   a   titolo
definitivo, a  seguito  dell'intervento  della  provincia  che  abbia
contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione
all'Agenzia delle entrate ed alla  Guardia  di  finanza  di  elementi
utili ad integrare i dati contenuti  nelle  dichiarazioni  presentate
dai  contribuenti  per  la  determinazione  di  maggiori   imponibili
fiscali. 
  2. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui  calcolare  la
quota pari al 50  per  cento  spettante  alle  province  che  abbiano
contribuito all'accertamento,  ai  sensi  del  comma  1,  nonche'  le
relative modalita' di attribuzione. 
  3. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato  -
citta' ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione  dei
dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza,
sono stabilite le modalita' tecniche di accesso per le province  alle
banche dati e, sulla base  di  motivata  richiesta,  di  fruizione  e
tracciabilita' delle informazioni reddituali relative ai contribuenti
in esse residenti, nonche' quelle della partecipazione delle province
all'accertamento fiscale di cui al  comma  1.  Per  le  attivita'  di
supporto all'esercizio di detta funzione di  competenza  provinciale,
le province possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati
dalle  province  stesse  ovvero  degli   affidatari   delle   entrate
provinciali  i  quali,  pertanto,  devono  garantire  alle   province
l'accesso alle banche dati utilizzate.