Art. 11 
 
         Collaborazione nella gestione organica dei tributi 
 
  1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e  delle
compartecipazioni sono definiti dalle province  con  l'Agenzia  delle
entrate, che per  l'attuazione  si  avvale  delle  proprie  Direzioni
Regionali. 
  2. Le  province  possono  stipulare  con  l'Agenzia  delle  entrate
convenzioni   finalizzate   ad   instaurare   adeguate    forme    di
collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri
derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i  termini  e  le
modalita' per la corresponsione del rimborso spese. 
  3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa  le  province
possono  definire  con  specifica  convenzione   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze le modalita' gestionali e operative  di
ripartizione degli  introiti  derivanti  dall'attivita'  di  recupero
dell'evasione.