Art. 12 
 
         Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto 
                        dell'evasione fiscale 
 
  1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni,  conseguito
in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, sono  stabilite  annualmente
le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive  e
potenziali dei singoli territori, tenendo conto del  rapporto  tra  i
dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di
Statistica. 
  2. Con il  medesimo  accordo  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
definiti: 
    a)  un  programma   pluriennale   di   attivita'   di   contrasto
dell'evasione fiscale finalizzato alla  convergenza  della  capacita'
fiscale effettiva  alla  capacita'  fiscale  potenziale  mediante  la
definizione delle modalita' di concorso dei  singoli  enti  dei  vari
livelli di governo; 
    b) gli  obiettivi  intermedi  che  debbono  essere  raggiunti  da
ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste  dal  programma  di
cui alla lettera a); 
    c)  le  misure  premiali  o   sanzionatorie   in   relazione   al
raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 
  3. Ove l'accordo di cui al comma  1  non  sia  raggiunto  entro  il
termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione
congiunta in sede di Conferenza unificata.