Art. 12 Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale 1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalita' per la ricognizione delle capacita' fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. 2. Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresi' definiti: a) un programma pluriennale di attivita' di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacita' fiscale effettiva alla capacita' fiscale potenziale mediante la definizione delle modalita' di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo; b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attivita' previste dal programma di cui alla lettera a); c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b). 3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non sia raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.