Art. 8 
 
             Ulteriori disposizioni concernenti il patto 
                        di stabilita' interno 
 
  1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129,  della  legge
13 dicembre 2010, n.  220,  sono  aggiunte  le  seguenti:  "g-ter)  a
decorrere dall'anno 2011, delle spese conseguenti alla  dichiarazione
dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.  225,
e successive  modificazioni,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi  di
entrate derivanti dai provvedimenti  di  cui  all'articolo  5,  comma
5-quater, della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti  in  apposito
capitolo di bilancio; g-quater) a  decorrere  dall'anno  2011,  delle
spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme  effettivamente
incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative  al  gettito
derivante dall'attivita' di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite  in  apposito
capitolo di bilancio.". 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo del comma  129  dell'art.  1  della
          legge  13  dicembre  2010,  n.  220  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2011),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "129. Il complesso delle spese finali di cui  ai  commi
          da 126 a 128 e' determinato, sia in termini  di  competenza
          sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e
          in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto: 
              a) delle spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
              b) delle spese per la concessione di crediti; 
              c)  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
              d)  delle  spese  relative  ai   beni   trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 85 del 2010; 
              e) delle spese  concernenti  il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
              f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
          soggetti al  patto  di  stabilita'  interno  a  valere  sui
          residui  passivi   di   parte   corrente,   a   fronte   di
          corrispondenti residui attivi degli enti  locali.  Ai  fini
          del calcolo della media 2007-2009 in termini  di  cassa  si
          assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
          locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
          2007 e 2008 corrispondano agli  incassi  in  conto  residui
          attivi degli enti locali; 
              g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti   previsti
          dall'articolo 50, comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, nei limiti  delle  risorse  trasferite
          dall'ISTAT; 
              g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui  ai
          commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui  al  comma
          38 opera nel limite di 200 milioni di euro. 
              g-ter)  a  decorrere  dall'anno   2011,   delle   spese
          conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza  di
          cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
          modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi  di  entrate
          derivanti dai provvedimenti di cui  all'articolo  5,  comma
          5-quater della citata legge n. 225 del 1992,  acquisiti  in
          apposito capitolo di bilancio; 
                g-quater) a decorrere dall'anno 2011, delle spese  in
          conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme  effettivamente
          incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al
          gettito derivante dall'attivita'  di  recupero  fiscale  ai
          sensi dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  6  maggio
          2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio.".