Art. 9 
 
                    Ulteriori meccanismi premiali 
 
  1. Dopo il  secondo  periodo  del  comma  20  dell'articolo  6  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto il seguente: "Ai fini ed agli  effetti  di  cui  al  periodo
precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario
che hanno registrato  un  rapporto  uguale  o  inferiore  alla  media
nazionale fra spesa di personale e  spesa  corrente  al  netto  delle
spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e  del  surplus  di  spesa
rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e
che hanno rispettato il patto di stabilita' interno.". 
  2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 67, e' aggiunto il seguente: «67-bis. Con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  il  30  novembre
2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  forme
premiali a valere sulle  risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale,
applicabili  a  decorrere  dall'anno  2012,  per   le   regioni   che
istituiscano   una   Centrale   regionale   per   gli   acquisti    e
l'aggiudicazione di procedure di  gara  per  l'approvvigionamento  di
beni e servizi per un  volume  annuo  non  inferiore  ad  un  importo
determinato con il medesimo decreto  e  per  quelle  che  introducano
misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di  bilancio,  la
piena applicazione per gli  erogatori  pubblici  di  quanto  previsto
dall'articolo 4, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del  principio
della remunerazione a prestazione.  L'accertamento  delle  condizioni
per l'accesso regionale alle predette forme  premiali  e'  effettuato
nell'ambito del Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza e  del  Tavolo  tecnico  per  la
verifica degli adempimenti regionali, di cui agli  articoli  9  e  12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il  testo  del  comma  20  dell'art.  6  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122, come modificato dal presente decreto: 
              "20. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge 4 febbraio 2005, n. 11.".