Art. 11
Delle controversie agrarie
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti
alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate
dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla
legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una
controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita',
il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i
quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la
morosita'.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per
l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.
Note all'art. 11:
- La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle
controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.».
- Per il testo dell'articolo 429 del codice di
procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 373 del Codice di
procedura civile:
«Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). - Il ricorso
per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata puo', su istanza di parte e qualora
dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno,
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
tribunale in composizione monocratica o al presidente del
collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del
decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte,
ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio
senza ministero di difensore o non si sia costituita nel
giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso
decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere
disposta provvisoriamente l'immediata sospensione
dell'esecuzione.».