Art. 11 
 
 
                     Delle controversie agrarie 
 
  1. Le controversie in materia di  contratti  agrari  o  conseguenti
alla conversione dei contratti associativi in affitto  sono  regolate
dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
articolo. 
  2. Sono competenti le sezioni specializzate  agrarie  di  cui  alla
legge 2 marzo 1963, n. 320. 
  3. Chi intende proporre in giudizio  una  domanda  relativa  a  una
controversia nelle materie indicate dal comma 1  e'  tenuto  a  darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento,   all'altra   parte   e   all'ispettorato    provinciale
dell'agricoltura competente per territorio. 
  4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma  3,  convoca  le  parti  ed  i  rappresentanti  delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire
il tentativo di conciliazione. 
  5. Se la  conciliazione  riesce,  viene  redatto  processo  verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti  delle  associazioni  di
categoria e dal funzionario dell'ispettorato. 
  6. Se la conciliazione non riesce,  si  forma  egualmente  processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 
  7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non  si  definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna
delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. 
  8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per  morosita',
il giudice, alla prima udienza, prima di  ogni  altro  provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e  non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei  canoni  scaduti,  i
quali, con l'instaurazione  del  giudizio,  vengono  rivalutati,  fin
dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il  pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana  a  tutti  gli  effetti  la
morosita'. 
  9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore  dell'affittuario,  si  applica  l'articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile. 
  10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo
373 del codice di procedura civile, anche  l'esecuzione  di  sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale  mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio  pericolo  per  l'integrita'  economica  dell'azienda   o   per
l'allevamento di animali. 
  11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle
          controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  429  del  codice   di
          procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 373 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art. 373 (Sospensione dell'esecuzione). -  Il  ricorso
          per cassazione non sospende  l'esecuzione  della  sentenza.
          Tuttavia  il  giudice  che  ha  pronunciato   la   sentenza
          impugnata   puo',   su   istanza   di   parte   e   qualora
          dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile  danno,
          disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia
          sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 
              L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al
          tribunale in composizione monocratica o al  presidente  del
          collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina
          la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o
          al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del
          decreto sono notificate al  procuratore  dell'altra  parte,
          ovvero alla parte stessa, se questa sia stata  in  giudizio
          senza ministero di difensore o non si  sia  costituita  nel
          giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo  stesso
          decreto,  in  caso  di  eccezionale  urgenza  puo'   essere
          disposta    provvisoriamente    l'immediata     sospensione
          dell'esecuzione.».