Art. 12
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia
di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei
protesti cambiari), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di
dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento
della cambiale o del vaglia cambiario protestati,
unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle
spese per il protesto, per il precetto e per il processo
esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico di
cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al
pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne
l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine
l'interessato presenta al presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per territorio la relativa formale istanza, compilata
secondo il modello allegato alla presente legge, corredata
del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della
dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della
quietanza relativa al versamento del diritto di cui al
comma 5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo'
essere presentata da chiunque dimostri di aver subito
levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od
erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati
della levata del protesto o dalle aziende di credito,
quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente
alla levata del protesto.
3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti
provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della stessa. Sulla base
dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o
della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del
protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti
accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la
cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale
responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da
effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello
stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro
dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti
gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta
la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata
decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente
dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3,
l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1
e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L.
15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente,
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.».