Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e'
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
modificato dal presente decreto legislativo.
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni
di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e
contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli
interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150;
commi 2 - 7 (abrogati).».
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 reca:
«Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.».
- La legge 15 dicembre 1990, n. 386 reca: «Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.».
- Si riporta il testo degli articoli 205 e 208 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada.):
«Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorita'
giudiziaria). - 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o
di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede
all'estero.
2.
3.».
«Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate
da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da
funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle
ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono
devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e
dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,
sono destinati: a) fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge
13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il
Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS),
istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di
Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello
Stato e per iniziative ed attivita' di promozione della
sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del
totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e
propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire
l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi
per conseguire il certificato di idoneita' alla conduzione
dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono
versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui
all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,
n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni
trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni
sono effettuate con le modalita' fissate con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di trasferimento della percentuale
di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
comma 1-quater, destinata al Fondo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da
destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo,
una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1
e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
al potenziamento delle attivita' di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e)
del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
di proprieta' dell'ente, all'installazione,
all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e
alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei
piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all'educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed
e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al
comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore
della mobilita' ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1
determinano annualmente, con delibera della giunta, le
quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4. Resta
facolta' dell'ente destinare in tutto o in parte la
restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni
stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui
agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di
polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle
lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
destinati al potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale.».
- Per il testo dell'articolo 415 del codice di
procedura penale, vedasi nelle note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia-Testo A.):
«Art. 10 (Esenzioni). - 1. Non e' soggetto al
contributo unificato il processo gia' esente, secondo
previsione legislativa e senza limiti di competenza o di
valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo
di rettificazione di stato civile, il processo in materia
tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di
assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque
riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del
codice di procedura civile.
4.
5.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto
introduttivo.
6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate
secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente
testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso
articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.».