Art. 6 
 
 
              Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione 
 
  1.  Le  controversie  previste  dall'articolo  22  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito  del  lavoro,  ove  non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui  e'
stata commessa la violazione. 
  3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5,  e  salve  le  competenze
stabilite da altre disposizioni di legge,  l'opposizione  si  propone
davanti al giudice di pace. 
  4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e' stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in
materia: 
    a) di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 
    b) di previdenza e assistenza obbligatoria; 
    c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora,  della
fauna e delle aree protette; 
    d) di igiene degli alimenti e delle bevande; 
    e) valutaria; 
    f) di antiriciclaggio. 
  5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale: 
    a) se per la  violazione  e'  prevista  una  sanzione  pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro; 
    b) quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria
proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e'  stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro; 
    c) quando e' stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima,  fatta  eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto  21  dicembre  1933,  n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 
  6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere  depositato
anche a mezzo del servizio postale. 
  7. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  8. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto  sono  notificati,  a  cura
della  cancelleria,  all'opponente  e  all'autorita'  che  ha  emesso
l'ordinanza. 
  9. Nel giudizio di primo grado l'opponente  e  l'autorita'  che  ha
emesso  l'ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.
L'autorita'  che  ha  emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di
funzionari  appositamente  delegati.  Nel  giudizio  di   opposizione
all'ordinanza-ingiunzione  di  cui  all'articolo  205   del   decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  prefetto   puo'   farsi
rappresentare  in  giudizio   dall'amministrazione   cui   appartiene
l'organo  accertatore,  la  quale  vi  provvede  a  mezzo  di  propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei
proventi della sanzione, ai  sensi  dell'articolo  208  del  medesimo
decreto. 
  10. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al  comma
6, lo dichiara inammissibile con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che l'illegittimita' del provvedimento risulti  dalla  documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8. 
  11. Il giudice accoglie l'opposizione  quando  non  vi  sono  prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente. 
  12. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in  tutto  o  in  parte  l'ordinanza  o  modificarla  anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che  e'  determinata
in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale.  Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di  pace  non  si  applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22 della  legge  24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema  penale),  come
          modificato dal presente decreto legislativo. 
              «Art.  22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  133   del   decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre  disposizioni
          di legge, contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento  e
          contro  l'ordinanza  che  dispone  la  sola  confisca   gli
          interessati   possono    proporre    opposizione    dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150; 
              commi 2 - 7 (abrogati).». 
              - Il regio decreto 21  dicembre  1933,  n.  1736  reca:
          «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
          e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
          Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.». 
              - La legge  15  dicembre  1990,  n.  386  reca:  «Nuova
          disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  205  e  208  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada.): 
              «Art.   205    (Opposizione    innanzi    all'autorita'
          giudiziaria).  -  1.  Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di
          pagamento di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  gli
          interessati possono proporre opposizione entro  il  termine
          di trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,  o
          di sessanta giorni dalla stessa, se  l'interessato  risiede
          all'estero. 
              2. 
              3.». 
              «Art.  208  (Proventi  delle  sanzioni   amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti allo Stato, quando le violazioni  siano  accertate
          da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche'  da
          funzionari ed agenti delle Ferrovie  dello  Stato  o  delle
          ferrovie e tranvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni,  quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
              2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo  Stato,
          sono  destinati:  a)   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio  1999,  n.
          144,  per  il  finanziamento   delle   attivita'   connesse
          all'attuazione  del   Piano   nazionale   della   sicurezza
          stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          - Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza
          stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
          definito a norma dell'articolo 2, lettera x),  della  legge
          13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai
          fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso  il
          Centro di coordinamento delle  informazioni  sul  traffico,
          sulla  viabilita'  e  sulla  sicurezza  stradale   (CCISS),
          istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalita'
          di educazione stradale, sentito, occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza  della  circolazione;  b)  al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per   i
          trasporti terrestri, nella misura  del  20  per  cento  del
          totale  annuo  sopra  richiamato,  per  studi,  ricerche  e
          propaganda sulla sicurezza del  veicolo;  c)  al  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   -
          Dipartimento per i servizi per il territorio, nella  misura
          del 7,5 per cento del totale annuo,  al  fine  di  favorire
          l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento
          dell'educazione stradale e per l'organizzazione  dei  corsi
          per conseguire il certificato di idoneita' alla  conduzione
          dei ciclomotori. 
              2-bis. Gli  incrementi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie di  cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono
          versati in un apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello Stato, di nuova istituzione, per  essere  riassegnati
          al  Fondo   contro   l'incidentalita'   notturna   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,
          n. 160, con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  adottato  sulla  base   delle   rilevazioni
          trimestrali del Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni
          sono effettuate con le modalita' fissate  con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con   i   Ministeri
          dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite le modalita' di trasferimento  della  percentuale
          di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
          comma 1-quater, destinata al Fondo. 
              3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
              3-bis.  Il  Ministro   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  il  Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          trasmettono annualmente al Parlamento, entro il  31  marzo,
          una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
          al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 
              4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti agli enti di cui al secondo periodo del  comma  1
          e' destinata: 
                a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a
          interventi   di   sostituzione,   di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
                b) in misura non inferiore a un quarto  della  quota,
          al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
                c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della
          sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade
          di      proprieta'      dell'ente,       all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'articolo 12,  alle  misure  di  cui  al
          comma 5-bis del presente articolo e a interventi  a  favore
          della mobilita' ciclistica. 
              5. Gli enti di cui  al  secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
              5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del
          comma  4  puo'  anche  essere   destinata   ad   assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo   12,
          destinati  al  potenziamento  dei  servizi   di   controllo
          finalizzati  alla  sicurezza  urbana   e   alla   sicurezza
          stradale.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  415  del  codice   di
          procedura penale, vedasi nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia-Testo A.): 
              «Art.  10  (Esenzioni).  -  1.  Non  e'   soggetto   al
          contributo  unificato  il  processo  gia'  esente,  secondo
          previsione legislativa e senza limiti di  competenza  o  di
          valore, dall'imposta di bollo o  da  ogni  spesa,  tassa  o
          diritto di qualsiasi specie e natura, nonche'  il  processo
          di rettificazione di stato civile, il processo  in  materia
          tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24
          marzo 2001, n. 89. 
              2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo,
          anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia  di
          assegni per il mantenimento della prole, e quello  comunque
          riguardante la stessa. 
              3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi
          di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV  e  V,  del
          codice di procedura civile. 
              4. 
              5. 
              6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita
          dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni  dell'atto
          introduttivo. 
              6-bis. Nei procedimenti di cui all' articolo  23  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          gli atti del processo sono soggetti soltanto  al  pagamento
          del contributo unificato, nonche' delle spese  forfetizzate
          secondo l'importo  fissato  all'articolo  30  del  presente
          testo unico. Nelle controversie di cui  all'articolo  unico
          della  legge  2  aprile  1958,   n.   319,   e   successive
          modificazioni, e in quelle in  cui  si  applica  lo  stesso
          articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato.».