Art. 7 
 
 
             Dell'opposizione al verbale di accertamento 
                di violazione del codice della strada 
 
  1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di
accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito
dalle disposizioni del presente articolo. 
  2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e' stata commessa la violazione. 
  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di
notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato
anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'
inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. 
  5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le
violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle
regioni, delle province e dei comuni. 
  6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. 
  7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del
codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. 
  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di
funzionari appositamente delegati. 
  9. Alla prima udienza, il giudice: 
    a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il
ricorso con sentenza; 
    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza
addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo
che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione
allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7. 
  10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice
accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della
responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,
secondo comma, del codice di procedura civile. 
  11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il
massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.
Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato
a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate. 
  12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti
dalla patente di guida. 
  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 203 e 204-bis  del
          citato decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
          gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel  termine  di
          giorni sessanta dalla contestazione o dalla  notificazione,
          qualora non sia stato effettuato  il  pagamento  in  misura
          ridotta nei casi in cui  e'  consentito,  possono  proporre
          ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
          presentarsi all'ufficio o comando cui  appartiene  l'organo
          accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
          con ricevuta di ritorno.  Con  il  ricorso  possono  essere
          presentati  i  documenti  ritenuti  idonei  e  puo'  essere
          richiesta l'audizione personale. 
              1-bis. Il  ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          presentato  direttamente  al  prefetto   mediante   lettera
          raccomandata con avviso di ricevimento. In tale  caso,  per
          la   necessaria   istruttoria,   il   prefetto    trasmette
          all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
          il  ricorso,   corredato   dei   documenti   allegati   dal
          ricorrente,  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla   sua
          ricezione. 
              2. Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui
          appartiene l'organo accertatore, e'  tenuto  a  trasmettere
          gli atti al prefetto nel termine  di  sessanta  giorni  dal
          deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di  cui  al
          comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del  prefetto
          nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti,  corredati  dalla
          prova della avvenuta contestazione o notificazione,  devono
          essere  altresi'   corredati   dalle   deduzioni   tecniche
          dell'organo accertatore utili a confutare o  confermare  le
          risultanze del ricorso. 
              3. Qualora nei termini previsti non sia stato  proposto
          ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura  ridotta,
          il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n.  689,  costituisce  titolo
          esecutivo per una somma pari alla meta' del  massimo  della
          sanzione  amministrativa  edittale  e  per  le   spese   di
          procedimento.». 
              «Art. 204-bis (Ricorso in sede  giurisdizionale)  -  1.
          Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso  di  cui
          all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti
          indicati  nell'articolo  196,   qualora   non   sia   stato
          effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi  in  cui
          e'  consentito,  possono   proporre   opposizione   davanti
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.   L'opposizione   e'
          regolata  dall'articolo  7  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  415  del  Codice   di
          procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113 del  Codice  di
          procedura civile: 
              «Art.  113   (Pronuncia   secondo   diritto).   -   Nel
          pronunciare sulla causa il giudice deve  seguire  le  norme
          del diritto, salvo che la legge gli attribuisca  il  potere
          di decidere secondo equita'. 
              Il giudice di pace decide secondo equita' le  cause  il
          cui  valore  non  eccede  millecento  euro,  salvo   quelle
          derivanti  da  rapporti  giuridici  relativi  a   contratti
          conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342  del
          codice civile.». 
              Per  il  testo  dell'articolo  10   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  vedasi
          nelle note all'articolo 6.