Art. 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa
in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma
2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.),
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi).
commi 1 - 8 (omissis).
9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga
le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula
l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
commi 10 - 14 (omissis).».