Art. 9
Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero
di aiuti di Stato
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le
controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un
titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di
recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti
alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede
all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita
la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza
di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la
parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non
sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il
giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee.) convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti
di Stato innanzi agli organi di giustizia civile) - 1. I
giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
commi 2 - 6 (abrogati).».
- Si riporta il testo degli articoli 263 e 278 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 263 (ex articolo 230 del TCE)
La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un
controllo di legittimita' sugli atti legislativi, sugli
atti del Consiglio, della Commissione e della Banca
centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri,
nonche' sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio
europeo destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di
legittimita' sugli atti degli organi o organismi
dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti di terzi.
A tal fine, la Corte e' competente a pronunciarsi sui
ricorsi per incompetenza, violazione delle forme
sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola
di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per
sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal
Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte e' competente, alle stesse condizioni, a
pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca
centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono
per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre‚
alle condizioni previste al primo e secondo comma, un
ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che
la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli
atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non
comportano alcuna misura d'esecuzione.
Gli atti che istituiscono gli organi e organismi
dell'Unione possono prevedere condizioni e modalita'
specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche
o giuridiche contro atti di detti organi o organismi
destinati a produrre effetti giuridici nei loro
confronti.».
«Art. 278 (ex articolo 242 del TCE)
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione
europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte
puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano,
ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto
impugnato.».