Art. 4 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: 
    a)  agli  indiziati  di  appartenere  alle  associazioni  di  cui
all'articolo 416-bis c.p.; 
    b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti  dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di
cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356; 
    c) ai soggetti di cui all'articolo 1; 
    d) a coloro che, operanti in gruppi o  isolatamente,  pongano  in
essere  atti  preparatori,  obiettivamente   rilevanti,   diretti   a
sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei
reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice  penale
o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo
anche internazionale; 
    e) a coloro che abbiano fatto  parte  di  associazioni  politiche
disciolte ai sensi  della  legge  20  giugno  1952,  n.  645,  e  nei
confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo,
che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; 
    f)  a  coloro  che  compiano  atti  preparatori,   obiettivamente
rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai  sensi
dell'articolo 1 della legge n.  645  del  1952,  in  particolare  con
l'esaltazione o la pratica della violenza; 
    g) fuori dei casi indicati nelle lettere  d),  e)  ed  f),  siano
stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge  2  ottobre
1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della  legge  14  ottobre
1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per
il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere  un
reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); 
    h) agli istigatori, ai  mandanti  e  ai  finanziatori  dei  reati
indicati nelle lettere precedenti. E'  finanziatore  colui  il  quale
fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo  cui  sono
destinati; 
    i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle  manifestazioni  di
violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  416-bis  del  codice
          penale: 
              "Art.  416-bis.  Associazioni  di  tipo  mafioso  anche
          straniere. 
              Chiunque fa parte di un'associazione  di  tipo  mafioso
          formata da tre o piu' persone, e' punito con la  reclusione
          da sette a dodici anni. 
              Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
          l'associazione  sono  puniti,  per  cio'   solo,   con   la
          reclusione da nove a quattordici anni. 
              L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che  ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare  il  libero
          esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri  in
          occasione di consultazioni elettorali. 
              Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della
          reclusione da nove a quindici anni nei  casi  previsti  dal
          primo comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei  casi
          previsti dal secondo comma. 
              L'associazione   si   considera   armata    quando    i
          partecipanti hanno la disponibilita', per il  conseguimento
          della  finalita'  dell'associazione,  di  armi  o   materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito. 
              Se  le  attivita'  economiche  di  cui  gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 
              Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano
          anche  alla  camorra,  alla  'ndrangheta   e   alle   altre
          associazioni,   comunque   localmente   denominate,   anche
          straniere, che  valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo  associativo  perseguono  scopi  corrispondenti   a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  51,  comma  3-bis  del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 51. Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale. 
              1-3 (omissis); 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
          416, realizzato allo scopo di commettere  delitti  previsti
          dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630  del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 291-quater del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  e
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, le funzioni indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              3-ter - 3-quinquies (omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'art. 12-quinquies, comma  1,
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, (Modifiche urgenti
          al nuovo codice di  procedura  penale  e  provvedimenti  di
          contrasto  alla  criminalita'   mafiosa)   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356: 
              "Art. 12-quinquies.Trasferimento fraudolento di valori. 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la  titolarita'
          o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita'  al  fine
          di  eludere  le  disposizioni  di  legge  in   materia   di
          prevenzione  patrimoniali  o  di  contrabbando,  ovvero  di
          agevolare la commissione di uno dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 648, 648-bis  e  648-ter  del  codice  penale,  e'
          punito con la reclusione da due a sei anni." 
              - Il capo I, del titolo VI, del  libro  II  del  codice
          penale  reca:  Dei  delitti  di  comune  pericolo  mediante
          violenza. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  284,  285,  286,
          306, 438, 439, 605 e 630 del codice penale: 
              "Art. 284.Insurrezione armata  contro  i  poteri  dello
          Stato. 
              Chiunque  promuove  un'insurrezione  armata  contro   i
          poteri  dello  Stato  e'  punito  con  l'ergastolo  e,   se
          l'insurrezione avviene, con la morte. 
              Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con
          la reclusione  da  tre  a  quindici  anni;  coloro  che  la
          dirigono, con la morte. 
              L'insurrezione si considera armata  anche  se  le  armi
          sono soltanto tenute in un luogo di deposito;" 
              "Art. 285. Devastazione, saccheggio e strage. 
              Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza  dello
          Stato commette un fatto diretto a portare la  devastazione,
          il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato  o  in
          una parte di esso e' punito con la morte;" 
              "Art. 286. Guerra civile. 
              Chiunque commette  un  fatto  diretto  a  suscitare  la
          guerra civile nel territorio  dello  Stato  e'  punito  con
          l'ergastolo. 
              Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con
          la morte;" 
              "Art. 306.Banda armata: formazione e partecipazione. 
              Quando,  per  commettere  uno  dei   delitti   indicati
          nell'art. 302, si forma una banda  armata,  coloro  che  la
          promuovono o costituiscono  od  organizzano,  soggiacciono,
          per cio' solo, alla  pena  della  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. 
              Per il solo fatto di partecipare alla banda armata,  la
          pena e' della reclusione da tre a nove anni. 
              I capi o i sovventori della banda  armata  soggiacciono
          alla stessa pena stabilita per i promotori;" 
              "Art. 438.Epidemia. 
              Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione  di
          germi patogeni e' punito con l'ergastolo. 
              Se dal fatto  deriva  la  morte  di  piu'  persone,  si
          applica la pena di morte;" 
              "Art.  439.Avvelenamento  di  acque   o   di   sostanze
          alimentari. 
              Chiunque   avvelena   acque   o   sostanze    destinate
          all'alimentazione, prima che siano  attinte  o  distribuite
          per il consumo, e' punito con la reclusione non inferiore a
          quindici anni. 
              Se dal fatto deriva la  morte  di  alcuno,  si  applica
          l'ergastolo; e, nel caso  di  morte  di  piu'  persone,  si
          applica la pena di morte;" 
              "Art. 605.Sequestro di persona. 
              Chiunque  priva  taluno  della  liberta'  personale  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. 
              La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se  il
          fatto e' commesso: 
              1. in danno di un ascendente, di un discendente, o  del
          coniuge; 
              2. da un  pubblico  ufficiale,  con  abuso  dei  poteri
          inerenti alle sue funzioni. 
              Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in  danno
          di un minore, si applica la pena della reclusione da tre  a
          dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di  taluna
          delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in  danno
          di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e'
          condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena  della
          reclusione da tre a quindici anni. 
              Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato
          si applica la pena dell'ergastolo. 
              Le  pene  previste  dal  terzo  comma   sono   altresi'
          diminuite fino alla meta' nei confronti  dell'imputato  che
          si adopera concretamente: 
              1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta'; 
              2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
          conseguenze ulteriori, aiutando  concretamente  l'autorita'
          di polizia o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di
          elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e
          per l'individuazione o la cattura di uno o piu'  autori  di
          reati; 
              3) per evitare la commissione  di  ulteriori  fatti  di
          sequestro di minore;" 
              "Art. 630.Sequestro di persona a scopo di rapina  o  di
          estorsione. 
              Chiunque  sequestra   una   persona   allo   scopo   di
          conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto  come
          prezzo della liberazione, e' punito con  la  reclusione  da
          venticinque a trenta anni. 
              Se  dal  sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza non voluta dal reo, della persona  sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. 
              Se il colpevole cagiona la  morte  del  sequestrato  si
          applica la pena dell'ergastolo. 
              Al  concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
          adopera in modo  che  il  soggetto  passivo  riacquisti  la
          liberta', senza che  tale  risultato  sia  conseguenza  del
          prezzo della liberazione, si  applicano  le  pene  previste
          dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto  passivo  muore,  in
          conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena  e'
          della reclusione da sei a quindici anni. 
              Nei confronti del concorrente che, dissociandosi  dagli
          altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal  comma
          precedente, per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia
          portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta  concretamente
          l'autorita' di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella
          raccolta  di  prove  decisive  per  l'individuazione  o  la
          cattura  dei  concorrenti,  la   pena   dell'ergastolo   e'
          sostituita da quella della reclusione  da  dodici  a  venti
          anni e le altre pene sono  diminuite  da  un  terzo  a  due
          terzi. 
              Quando ricorre una circostanza  attenuante,  alla  pena
          prevista dal secondo comma e' sostituita la  reclusione  da
          venti a ventiquattro anni; alla  pena  prevista  dal  terzo
          comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a  trenta
          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
          applicare per effetto delle  diminuzioni  non  puo'  essere
          inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista  dal  secondo
          comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal  terzo
          comma. 
              I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono
          essere  superati   allorche'   ricorrono   le   circostanze
          attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 giugno
          1952, n. 645 (Norme di attuazione  della  XII  disposizione
          transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ) : 
              "Art.   1.Riorganizzazione   del   disciolto    partito
          fascista. 
              Ai fini della XII  disposizione  transitoria  e  finale
          (comma primo) della Costituzione,  si  ha  riorganizzazione
          del disciolto partito fascista quando una associazione,  un
          movimento o comunque un gruppo di persone non  inferiore  a
          cinque  persegue  finalita'  antidemocratiche  proprie  del
          partito  fascista,  esaltando,  minacciando  o  usando   la
          violenza quale metodo di lotta politica  o  propugnando  la
          soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione  o
          denigrando la democrazia, le sue  istituzioni  e  i  valori
          della Resistenza, o svolgendo propaganda  razzista,  ovvero
          rivolge la sua attivita'  alla  esaltazione  di  esponenti,
          principi, fatti e metodi  propri  del  predetto  partito  o
          compie manifestazioni esteriori di carattere fascista .". 
              - La legge 2 ottobre 1967, n.  895  reca:  Disposizioni
          per il controllo delle armi. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge  14
          ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'): 
              "Art. 8. Il primo comma  dell'art.  9  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, e' sostituito dai seguenti: 
              «Il  contravventore   agli   obblighi   inerenti   alla
          sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da  tre  mesi
          ad un anno. 
              Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con
          l'obbligo o il divieto di soggiorno,  si  applica  la  pena
          dell'arresto da sei mesi a due anni. 
              In ogni caso e' consentito l'arresto  anche  fuori  dei
          casi di flagranza.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco  e
          delle scommesse  clandestini  e  tutela  della  correttezza
          nello svolgimento di manifestazioni sportive): 
              "Art. 6. Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono
          manifestazioni sportive. 
              1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate
          o condannate anche con sentenza non  definitiva  nel  corso
          degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui  all'art.
          4, primo e secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.
          110, all'art.  5  della  legge  22  maggio  1975,  n.  152,
          all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile  1993,  n.
          122, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  giugno
          1993, n. 205, all'art. 6-bis, commi 1 e 2, e all'art. 6-ter
          della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad
          episodi di violenza su persone o  cose  in  occasione  o  a
          causa di manifestazioni  sportive,  o  che  nelle  medesime
          circostanze abbiano incitato,  inneggiato  o  indotto  alla
          violenza, il questore puo' disporre il divieto  di  accesso
          ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive
          specificamente indicate, nonche' a  quelli,  specificamente
          indicati,  interessati  alla  sosta,  al  transito   o   al
          trasporto  di  coloro  che  partecipano  o  assistono  alle
          manifestazioni medesime. Il  divieto  di  cui  al  presente
          comma puo' essere  disposto  anche  per  le  manifestazioni
          sportive  che  si   svolgono   all'estero,   specificamente
          indicate, ovvero dalle  competenti  Autorita'  degli  altri
          Stati membri  dell'Unione  europea  per  le  manifestazioni
          sportive che si svolgono in Italia. Il divieto  di  cui  al
          presente  comma  puo'  essere,   altresi',   disposto   nei
          confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta
          avere tenuto una condotta finalizzata  alla  partecipazione
          attiva ad episodi di violenza in occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni sportive o tale  da  porre  in  pericolo  la
          sicurezza  pubblica  in   occasione   o   a   causa   delle
          manifestazioni stesse. 
              1-bis. Il  divieto  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
          anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di  eta'.
          Il provvedimento e' notificato a coloro che  esercitano  la
          potesta' genitoriale. 
              2. Alle persone alle quali  e'  notificato  il  divieto
          previsto dal comma  1,  il  questore  puo'  prescrivere  di
          comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
          indicati, nell'ufficio o comando di polizia  competente  in
          relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in  quello
          specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
          svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
          cui al comma 1. 
              2-bis. La notifica di cui al  comma  2  deve  contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente o a mezzo di difensore, memorie  o  deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento. 
              3. La prescrizione di cui  al  comma  2  ha  effetto  a
          decorrere  dalla  prima  manifestazione   successiva   alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni, se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',
          competenti  con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha   sede
          l'ufficio di questura. Il pubblico  ministero,  se  ritiene
          che sussistano i presupposti  di  cui  al  comma  1,  entro
          quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne  chiede
          la convalida al giudice per  le  indagini  preliminari.  Le
          prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il
          pubblico ministero  con  decreto  motivato  non  avanza  la
          richiesta di convalida entro il termine predetto  e  se  il
          giudice non dispone  la  convalida  nelle  quarantotto  ore
          successive. 
              4. Contro l'ordinanza di convalida  e'  proponibile  il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza. 
              5.  Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e   l'ulteriore
          prescrizione di cui al comma 2  non  possono  avere  durata
          inferiore a un anno  e  superiore  a  cinque  anni  e  sono
          revocati  o  modificati  qualora,  anche  per  effetto   di
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno
          o siano mutate le  condizioni  che  ne  hanno  giustificato
          l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 e'  comunque
          applicata   quando   risulta,   anche   sulla    base    di
          documentazione  videofotografica  o   di   altri   elementi
          oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto  di  cui
          al comma 1. 
              6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai  commi
          1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni  e  con
          la  multa  da  10.000  euro  a  40.000  euro.   Le   stesse
          disposizioni si applicano nei confronti delle  persone  che
          violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
          svolgono manifestazioni sportive adottato dalle  competenti
          Autorita' di  uno  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea. 
              7. Con la sentenza di condanna per i reati  di  cui  al
          comma 6 e per quelli commessi in occasione  o  a  causa  di
          manifestazioni sportive o  durante  i  trasferimenti  da  o
          verso i luoghi in cui si svolgono dette  manifestazioni  il
          giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi
          di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un  ufficio
          o  comando   di   polizia   durante   lo   svolgimento   di
          manifestazioni  sportive  specificamente  indicate  per  un
          periodo da due  a  otto  anni,  e  puo'  disporre  la  pena
          accessoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera a),  del
          decreto-legge 26  aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il  capo
          della sentenza non definitiva che  dispone  il  divieto  di
          accesso nei luoghi di cui  al  comma  1  e'  immediatamente
          esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi
          nei casi  di  sospensione  condizionale  della  pena  e  di
          applicazione della pena su richiesta. 
              8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore  puo'
          autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
          a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando  di
          cui al comma 2 il luogo di privata dimora o  altro  diverso
          luogo, nel  quale  lo  stesso  interessato  sia  reperibile
          durante  lo  svolgimento   di   specifiche   manifestazioni
          agonistiche .".