Art. 5 
 
 
               Titolarita' della proposta. Competenza 
 
  1. Nei confronti delle  persone  indicate  all'articolo  4  possono
essere proposte dal questore, dal  procuratore  nazionale  antimafia,
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la  persona  e  dal  direttore  della  Direzione
investigativa antimafia le misure di prevenzione  della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale. 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera
i), le funzioni  e  le  competenze  spettanti  al  procuratore  della
Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  del  distretto  sono
attribuite al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale  nel
cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi,  nelle  udienze
relative  ai  procedimenti  per  l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione  le  funzioni  di  pubblico  ministero   possono   essere
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente. 
  3. Salvo quanto previsto al comma  2,  nelle  udienze  relative  ai
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste
ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono
esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1. 
  4. La proposta di cui al comma 1 e' presentata  al  presidente  del
Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.