Art. 6 
 
 
              Tipologia delle misure e loro presupposti 
 
  1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando  siano  pericolose
per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti
negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza. 
  2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e  b),
alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze
del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni,
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una  o  piu'
Province. 
  3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute
idonee alla tutela  della  sicurezza  pubblica  puo'  essere  imposto
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.