Art. 7 
 
 
                      Procedimento applicativo 
 
  1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni
dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza  del  pubblico.
Il presidente dispone che  il  procedimento  si  svolga  in  pubblica
udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 
  2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza  e  ne  fa
dare  avviso  alle  parti,  alle  altre  persone  interessate  e   ai
difensori. L'avviso e' comunicato o notificato  almeno  dieci  giorni
prima della data predetta. Se l'interessato e'  privo  di  difensore,
l'avviso e' dato a quello di ufficio. 
  3.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza   possono   essere
presentate memorie in cancelleria. 
  4.  L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso
sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto  o  internato
in luogo posto  fuori  della  circoscrizione  del  giudice  e  ne  fa
tempestiva  richiesta,  deve  essere   sentito   prima   del   giorno
dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza  del  luogo.  Ove  siano
disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo'
disporre  che  l'interessato  sia   sentito   mediante   collegamento
audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3,  4,  5,  6  e  7
disp. att. c.p.p. 
  5. L'udienza e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento
dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che
non sia detenuto o internato in luogo diverso da  quello  in  cui  ha
sede il giudice. 
  6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza  per
essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire
e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare  l'accompagnamento
a mezzo di forza pubblica. 
  7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo  periodo,
e 5, sono previste a pena di nullita'. 
  8. L'esame a  distanza  dei  testimoni  puo'  essere  disposto  dal
presidente del collegio nei casi e  nei  modi  indicati  all'articolo
147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. 
  9. Per quanto non espressamente previsto dal presente  decreto,  si
applicano,  in  quanto   compatibili,   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 666 del codice di procedura penale. 
  10. Le comunicazioni di  cui  al  presente  titolo  possono  essere
effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   146-bis   delle
          disposizioni attuazioni del codice di procedura penale: 
              "Art.   146-bis.Partecipazione   al   dibattimento    a
          distanza. 
              1. Quando si procede per taluno  dei  delitti  indicati
          nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407, comma  2,
          lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di  persona  che
          si trova, a qualsiasi titolo, in  stato  di  detenzione  in
          carcere,  la  partecipazione  al  dibattimento  avviene   a
          distanza nei seguenti casi: 
              a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza  o  di
          ordine pubblico; 
              b)  qualora  il   dibattimento   sia   di   particolare
          complessita'  e  la  partecipazione  a   distanza   risulti
          necessaria  ad  evitare  ritardi   nel   suo   svolgimento.
          L'esigenza  di  evitare  ritardi  nello   svolgimento   del
          dibattimento e' valutata anche in relazione  al  fatto  che
          nei    confronti    dello     stesso     imputato     siano
          contemporaneamente  in  corso  distinti   processi   presso
          diverse sedi giudiziarie; 
              c) abrogato. 
              1-bis.  Fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,   la
          partecipazione al dibattimento  avviene  a  distanza  anche
          quando si procede nei confronti di detenuto al  quale  sono
          state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma  2,
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni. 
              2. La partecipazione  al  dibattimento  a  distanza  e'
          disposta, anche d'ufficio, dal presidente del  tribunale  o
          della corte di assise con  decreto  motivato  emesso  nella
          fase  degli  atti  preliminari,  ovvero  dal  giudice   con
          ordinanza  nel  corso  del  dibattimento.  Il  decreto   e'
          comunicato alle parti e ai difensori  almeno  dieci  giorni
          prima dell'udienza. 
              3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza,  e'
          attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di  udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la contestuale, effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle
          persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita'  di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato nei confronti di piu' imputati che si  trovano,  a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri. 
              4. E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto di  essere  presente  nel  luogo  dove  si  trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 
              5. Il luogo dove l'imputato si collega in  audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza. 
              6. Un ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in
          udienza designato dal giudice o, in caso  di  urgenza,  dal
          presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato  e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  altresi'  della
          osservanza delle disposizioni di  cui  al  comma  3  ed  al
          secondo periodo del comma 4 nonche', se ha  luogo  l'esame,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, l'imputato ed il  suo  difensore.  Durante  il
          tempo del dibattimento in  cui  non  si  procede  ad  esame
          dell'imputato  il  giudice  o,  in  caso  di  urgenza,   il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un  ufficiale
          di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non  svolgono,
          ne'  hanno  svolto,  attivita'  di  investigazione   o   di
          protezione con riferimento all'imputato o ai  fatti  a  lui
          riferiti.   Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario    o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'art. 136 del codice. 
              7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto  o
          ricognizione dell'imputato o  ad  altro  atto  che  implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga  indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone   la
          presenza dell'imputato nell'aula di udienza  per  il  tempo
          necessario al compimento dell'atto.". 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  147-bis
          delle  disposizioni  attuazioni  del  codice  di  procedura
          penale: 
              "Art. 147-bis.Esame degli  operatori  sotto  copertura,
          delle persone che collaborano  con  la  giustizia  e  degli
          imputati di reato connesso. 
              1 - 1-bis. (omissis). 
              2. Ove siano disponibili strumenti tecnici  idonei,  il
          giudice o il presidente, sentite le parti,  puo'  disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento  audiovisivo  che  assicuri   la   contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona sottoposta ad esame  si  trova.  In  tal  caso,  un
          ausiliario abilitato ad assistere il  giudice  in  udienza,
          designato  dal  giudice  o,  in  caso   di   urgenza,   dal
          presidente, e' presente nel luogo ove si trova  la  persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della osservanza delle disposizioni contenute nel  presente
          comma nonche' delle  cautele  adottate  per  assicurare  le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige  verbale
          a norma dell'art. 136 del codice. 
              3 - 5 (omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  666  del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 666. Procedimento di esecuzione. 
              1. Il giudice dell'esecuzione procede a  richiesta  del
          pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 
              2. Se la richiesta appare manifestamente infondata  per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata  sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero,  la  dichiara  inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice  o  il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del difensore e del pubblico ministero.  L'interessato  che
          ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia,  se  e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione del giudice, e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
              5. Il giudice puo' chiedere alle  autorita'  competenti
          tutti i documenti e le informazioni di  cui  abbia-bisogno;
          se occorre assumere prove, procede in udienza nel  rispetto
          del contraddittorio. 
              6.  Il  giudice  decide  con   ordinanza.   Questa   e'
          comunicata o notificata  senza  ritardo  alle  parti  e  ai
          difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle
          impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in  camera   di
          consiglio davanti alla corte di cassazione. 
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a  meno  che  il   giudice   che   l'ha   emessa   disponga
          diversamente. 
              8. Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore; se l'interessato ne e' privo,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore  e  al  curatore  competono   gli   stessi   diritti
          dell'interessato. 
              9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.". 
              - Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  reca:
          Codice dell'amministrazione digitale.