Art. 7 Procedimento applicativo 1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. 2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio puo' disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p. 5. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica. 7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullita'. 8. L'esame a distanza dei testimoni puo' essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale. 10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 146-bis delle disposizioni attuazioni del codice di procedura penale: "Art. 146-bis.Partecipazione al dibattimento a distanza. 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi: a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; b) qualora il dibattimento sia di particolare complessita' e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie; c) abrogato. 1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 2. La partecipazione al dibattimento a distanza e' disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e' comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza. 3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e' adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. 4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. 5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. 6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'art. 136 del codice. 7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 147-bis delle disposizioni attuazioni del codice di procedura penale: "Art. 147-bis.Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. 1 - 1-bis. (omissis). 2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'art. 136 del codice. 3 - 5 (omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale: "Art. 666. Procedimento di esecuzione. 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia-bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.". - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca: Codice dell'amministrazione digitale.