Art. 9 
 
 
                       Provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Se la proposta riguarda la misura  della  sorveglianza  speciale
con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale,
con decreto, nella pendenza del procedimento di cui  all'articolo  7,
puo' disporre il temporaneo ritiro del passaporto  e  la  sospensione
della  validita'  ai  fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento
equipollente. 
  2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravita',  puo'
altresi' disporre che alla persona denunciata  sia  imposto,  in  via
provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino  a  quando  non
sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.