Art. 11 
 
   Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione 
 
  1. La domanda per il rilascio  della  licenza  di  esplorazione  e'
redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed  e'  trasmessa
al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza  al  Ministero
dell'ambiente,  alla  regione  territorialmente  interessata   e   al
Comitato  esclusivamente   su   supporto   informatico.   L'operatore
garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con
quella presentata su supporto informatico e  sottoscritta  con  firma
digitale basata su  un  certificato  qualificato,  rilasciato  da  un
certificatore accreditato ai sensi del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. All'atto  della  domanda  il
richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della  tariffa
di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda  il  richiedente  deve
specificare le finalita' dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si
intendono  conseguire.  Inoltre  dovra'  essere  indicata  l'area  di
indagine riportata in una  mappa  nella  scala  adeguata  nonche'  il
programma dei lavori con la descrizione delle  attivita'  esplorative
che intende eseguire. 
  2. La domanda viene pubblicata sui siti  web  del  Ministero  dello
sviluppo economico e del Ministero  dell'ambiente.  Entro  30  giorni
dalla data  di  pubblicazione  possono  essere  presentate  ulteriori
istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area. 
  3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a  ciascuna
licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica  e'  integrata
da un rappresentante designato da ciascuna  regione  territorialmente
interessata  nell'ambito  delle   proprie   risorse   disponibili   a
legislazione vigente. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico,  ai  fini  del  rilascio
della  licenza  di  esplorazione,  convoca  apposita  conferenza  dei
servizi ai sensi della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  alla  quale  partecipano  tutte  le   amministrazioni
interessate. 
  5. La licenza di esplorazione e' rilasciata entro  180  giorni  dal
termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2.  La  regione
rende l'intesa di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120  giorni  dal
termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II. 
  6. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente, entro 180 giorni  dal  termine  di  scadenza
della  concorrenza  di  cui  al  comma  2,  qualora  ne   ravvisi   i
presupposti,   rifiuta,   dandone   motivazione,   la   licenza    di
esplorazione. 
  7. Agli effetti del presente decreto, la  licenza  di  esplorazione
comprende ogni altra  autorizzazione,  visto,  nulla  osta  o  parere
necessario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 8. 
  8. In caso  di  concorrenza  di  cui  al  comma  2  la  licenza  e'
rilasciata sulla base della valutazione tecnica della  documentazione
presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno  stabiliti
con  decreti  ministeriali  da  emanarsi  entro  180   giorni   dalla
pubblicazione del presente  decreto.  Nelle  more  dell'adozione  dei
decreti di cui  al  presente  comma,  la  valutazione  tecnica  della
documentazione  terra'  conto  nell'ordine  dei   seguenti   criteri:
programma lavori presentato dai richiedenti; modalita' di svolgimento
degli  stessi,  con  particolare   riferimento   alla   sicurezza   e
salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del  1990,
          vedere nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  legislativo  n.
          152 del 2006, vedere nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82
          del 2005, vedere nelle note all'art. 6.