Art. 11 Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione 1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalita' dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovra' essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonche' il programma dei lavori con la descrizione delle attivita' esplorative che intende eseguire. 2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area. 3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica e' integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente. 4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. 5. La licenza di esplorazione e' rilasciata entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2. La regione rende l'intesa di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II. 6. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2, qualora ne ravvisi i presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di esplorazione. 7. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 8. 8. In caso di concorrenza di cui al comma 2 la licenza e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terra' conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalita' di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, vedere nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, vedere nelle note all'art. 6.