Art. 9 Utilizzo del suolo di terzi 1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali e' consentito, ai fini dell'indagine, durante i rispettivi orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni e' consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell'abitazione. 3. L'intenzione di condurre attivita' di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine. 4. Il titolare della licenza e' tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano piu' necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facolta' di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio. 5. Qualora, a seguito delle attivita' autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza e' tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, vedere nelle note alle premesse.