Art. 9 
 
                     Utilizzo del suolo di terzi 
 
  1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica
utilita' a  tutti  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 
  2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni  compresi
nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai  fini
dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone  autorizzate
all'indagine o loro incaricati. L'accesso a  laboratori,  impianti  e
locali e' consentito, ai fini  dell'indagine,  durante  i  rispettivi
orari di lavoro, di ufficio o  di  soggiorno  solo  in  presenza  del
proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata;
l'accesso alle abitazioni e' consentito  solo  previa  autorizzazione
del titolare o dei titolari dell'abitazione. 
  3. L'intenzione di  condurre  attivita'  di  indagine  deve  essere
direttamente notificata dal titolare della  licenza  al  proprietario
del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo
di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per
mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine. 
  4. Il  titolare  della  licenza  e'  tenuto,  una  volta  terminata
l'indagine, a ripristinare immediatamente lo  stato  di  fatto  e  di
diritto  antecedente  all'occupazione  temporanea.  Le  installazioni
fisse  e  mobili  devono  essere  rimosse  qualora  non  siano   piu'
necessarie ai fini dell'indagine.  Il  titolare  ha  la  facolta'  di
chiedere il mantenimento delle installazioni  costruite  in  fase  di
indagine nel caso abbia presentato richiesta di  autorizzazione  allo
stoccaggio. 
  5.  Qualora,  a  seguito  delle  attivita'  autorizzate,  insorgano
pregiudizi patrimoniali,  il  titolare  della  licenza  e'  tenuto  a
corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato
indennizzo in denaro. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 327 del 2001, vedere  nelle  note  alle
          premesse.