Art. 20 
 
                    Definizione e caratteristiche 
 
  1. Sono denominate  «acqua  di  sorgente»  le  acque  destinate  al
consumo umano, allo stato naturale  e  imbottigliate  alla  sorgente,
che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate. 
  2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono  valutate  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) geologico e idrogeologico; 
    b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico; 
    c) microbiologico. 
  3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2,  lettera
a), ad esclusione della mineralizzazione della falda,  e'  effettuata
secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali. 
  4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2,  lettera
b), e' effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. 
  5.  Le  acque   di   sorgente   devono   soddisfare   i   requisiti
microbiologici di cui all'articolo 9. 
 
          Note all'art. 20: 
              -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio   2001,   n.31
          (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
          delle acque destinate  al  consumo  umano),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.