Art. 20 Definizione e caratteristiche 1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate. 2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri: a) geologico e idrogeologico; b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico; c) microbiologico. 3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera a), ad esclusione della mineralizzazione della falda, e' effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali. 4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni. 5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.
Note all'art. 20: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.