Art. 22 
 
                       Immissione in commercio 
 
  1. L'immissione in commercio di un'acqua di  sorgente  riconosciuta
ai sensi dell'articolo 20 e' subordinata ad autorizzazione regionale. 
  2. L'autorizzazione  e'  rilasciata  previo  accertamento  che  gli
impianti destinati all'utilizzazione  siano  realizzati  in  modo  da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua  le
proprieta'  esistenti  alla   sorgente,   corrispondenti   alla   sua
qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 23,
tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.