Art. 22 Immissione in commercio 1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 20 e' subordinata ad autorizzazione regionale. 2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 23, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.