Art. 24 Operazioni consentite e operazioni non consentite 1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni: a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi; b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche; c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonche' dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche; d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche; e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica. 2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria. 3. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.