Art. 26 Etichette 1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) «acqua di sorgente» seguito dal nome della sorgente e da quello della localita' di utilizzazione della stessa; b) il volume nominale; c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 22; d) il termine minimo di conservazione; e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d); g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il termine «gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica. 2. Sulle etichette puo' essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che: a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; b) se detta designazione commerciale e' diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse. 3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia in sede comunitaria. 5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera a), del citato decreto legislativo n.109 del 1992, si veda nelle note all'articolo 12.