Art. 26 
 
                              Etichette 
 
  1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente  devono
essere riportate le seguenti indicazioni: 
    a) «acqua di sorgente» seguito  dal  nome  della  sorgente  e  da
quello della localita' di utilizzazione della stessa; 
    b) il volume nominale; 
    c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 22; 
    d) il termine minimo di conservazione; 
    e)  la  dicitura  di  identificazione  del  lotto,  salvo  quanto
previsto  all'articolo  13,  comma  6,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
    f)  informazioni  circa  gli   eventuali   trattamenti   di   cui
all'articolo 24, comma 1, lettere c) e d); 
    g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il  termine
«gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica. 
  2.  Sulle  etichette  puo'  essere   riportata   una   designazione
commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che: 
    a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di  altezza
e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande
utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale; 
    b) se detta designazione commerciale  e'  diversa  dal  nome  del
luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di  tale
luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno  pari
ad una  volta  e  mezzo  il  carattere  piu'  grande  utilizzato  per
l'indicazione della designazione commerciale; 
    c) la designazione commerciale non  contenga  nomi  di  localita'
diverse da quella dove l'acqua di sorgente  viene  utilizzata  o  che
comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione; 
    d)  alla  stessa  acqua  di   sorgente   non   siano   attribuite
designazioni commerciali diverse. 
  3.  Sulle  etichette  non  sono  ammesse  diciture   indicanti   la
superiorita'  dell'acqua  di  sorgente  rispetto  ad  altre  acque  o
affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. 
  4. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo  economico,  sono  adeguate  le  disposizioni
tecniche contenute nel presente articolo alle  direttive  emanate  in
materia in sede comunitaria. 
  5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri  chimici  e
chimico-fisici caratteristici dell'acqua di  sorgente,  indicando  la
data in cui sono state eseguite le analisi. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per il testo dell'articolo 13, comma 6,  lettera  a),
          del citato decreto legislativo  n.109  del  1992,  si  veda
          nelle note all'articolo 12.