Art. 28 Importazione e riconoscimento 1. E' consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute. 2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21; in tale caso possono essere riconosciute solo se l'autorita' competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 3. Il periodo di validita' del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non puo' essere superiore ai cinque anni, con possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti. 4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.