Art. 28 
 
                    Importazione e riconoscimento 
 
  1. E' consentita l'importazione delle acque  di  sorgente  estratte
dal suolo  di  un  Paese  terzo,  se  riconosciute  o  dall'autorita'
competente di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dal
Ministero della salute. 
  2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese  terzo
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e  21;  in  tale
caso possono essere riconosciute solo se l'autorita'  competente  del
Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche  e  garantisca
il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche. 
  3. Il periodo di validita' del provvedimento di  riconoscimento  di
cui al comma  2  non  puo'  essere  superiore  ai  cinque  anni,  con
possibilita' di rinnovo subordinato all'accertamento che  l'acqua  di
sorgente conservi i requisiti richiesti. 
  4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di  revoca  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.